Horizon 2020: le regole del “gioco”

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horizon 2020 bannerRegole più chiare, procedure meno articolate e modalità di accesso più facili da comprendere. Il nuovo programma europeo Horizon 2020 si apre nell’ottica di una maggiore semplificazione a favore delle imprese aderenti ai bandi e soprattutto di tutte le Pmi coinvolte, per cui, come sappiamo, sono previste “misure speciali“. Una novità che lo rende senza dubbio un programma più innovativo di quelli varati in passato dall’Unione Europea e che servirà a ridurre i costi amministrativi delle aziende partecipanti, ma anche a velocizzare gli iter di presentazione delle proposte e di gestione dei finanziamenti, andando anche a ridurre il tasso di errore finanziario.

I vantaggi previsti saranno non pochi: ricercatori ed innovatori potranno dedicare più tempo alle attività di ideazione e sviluppo di nuovi prodotti da immettere sul mercato, senza curarsi di una burocrazia per loro difficile da comprendere, d’altro canto alle aziende sarà richiesto uno sforzo minore per la compilazione di moduli e per la rendicontazione dei costi, con la possibilità di focalizzarsi maggiormente sull’avvio di nuovi business e il lancio di prodotti innovativi. Le Pmi, inoltre, potranno accedere ad un programma, specificatamente pensato per rispondere alle esigenze di realtà imprenditoriali medio-piccole, che secondo l’UE contribuirà a dare un nuovo impulso alla loro partecipazione ad Horizon 2020.

 

Un sistema di regole unico

Tra le tante novità, Horizon 2020 prevede l’utilizzo, per la prima volta, di un unico insieme di regole, valido per tutte le aziende che vorranno accedere ai finanziamenti europei messi a disposizione dai bandi.

Un cambiamento significativo che porta ad una notevole semplificazione strutturale di questo programma quadro, che così appare più semplice da consultare e più facile da fruire, per qualunque realtà imprenditoriale coinvolta. Stesse regole per ricerca e innovazione, quindi, e soprattutto norme valide per tutti i programmi e gli enti finanziatori. Senza dimenticare che per partecipare ai bandi di gara sono necessari almeno tre soggetti giuridici, indipendenti, ognuno dei quali dev’essere localizzato in uno stato membro o paese associato. Uniche eccezioni: le azioni ERC, le azioni Marie Sklodowska-Curie (MSCA), le azioni di coordinamento e supporto (CSA), le azioni co-fund e gli strumenti per le Pmi con cui si prevede la possibilità di partecipazione anche di una sola impresa (la transnazionalità sarà, tuttavia, favorita dai comitati di selezione).

 

Finanziamenti più veloci

L’UE non ha però dimenticato di snellire norme e procedure anche dal punto di vista finanziario: questo intervento ha permesso la semplificazione del rimborso dei costi diretti, la possibilità di fare riferimento ai costi medi del personale impiegato nei progetti, anche per i proprietari di Pmi senza stipendio. Non da ultime, sono state introdotte una semplificazione dei tempi di registrazione ai bandi, la possibilità di ottenere un tasso di rimborso unico per tutti i partecipanti e la facoltà di utilizzare un tasso di rimborso unico per i costi indiretti. In particolare, per i costi diretti è prevista una percentuale di rimborso del 100% per attività di ricerca, per tutti i beneficiari, mentre nel caso di “innovation actions” l’incentivo è del 100% per Università e organizzazioni no profit e del 70% per le imprese (industrie e Pmi). È stato poi disposto un solo metodo per calcolare i costi indiretti, con un single flat rate pari al 25% dei costi ammissibili, valido per tutti i beneficiari.

 

Meno controlli, più fiducia

Horizon 2020 ha reso più semplici anche le metodologie di controllo, riviste dall’Unione Europea nell’ottica di una maggiore fiducia verso le imprese. Questo intervento ha previsto una riduzione del numero dei certificati richiesti per i rendiconti finanziari e una diminuzione degli oneri di controllo che gravano sui partecipanti. Attraverso queste misure la Commissione ha voluto cercare di velocizzare i tempi di avvio dei progetti, riducendo di 100 giorni il tempo medio di concessione dei finanziamenti (che è così passato da 350 a 250 giorni, ovvero a 8 mesi). Gli specifici criteri di valutazione risultano poi più semplici e sono stati istituiti controlli mirati che prevedono anche una riduzione del numero di audit, un livello minimo di aspetti da certificare, una strategia di audit incentrata sul rischio e la prevenzione di frodi.

 

Partecipazione internazionale più “easy”

Le nuove regole permettono una partecipazione internazionale più semplice per le imprese, facilitandone la cooperazione, senza però dimenticare di proteggere gli interessi europei. Nello specifico, l’ente di un paese terzo può ottenere un finanziamento UE se il paese terzo è identificato nel workprogramme, se la Commissione o l’Agenzia Esecutiva ritiene essenziale la partecipazione dell’ente, se il finanziamento è previsto da accordi bilaterali o accordi tecnologici. Il workprogramme, inoltre, può restringere la partecipazione degli enti di paesi terzi per motivi di sicurezza o pregiudiziali per gli interessi UE.

 

Nuove forme di finanziamento

Oltre ai “classici” Grant, previsti dal programma europeo, sono state accettate nuove forme di finanziamento per favorire l’innovazione e le attività close to market delle imprese. Tra queste public procurement, pre-commercial procurement, procurement of innovative solutions, premi e strumenti finanziari altra natura, come ad esempio prestiti dedicati e strumenti di equity.

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