Industria 4.0, benefici fiscali per la formazione

Condividi

Industria innovativa, ora si pensa alla formazione. Nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 è stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, il Decreto Interministeriale del 4 maggio riguardante le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste appunto dai bonus Industria 4.0.

Il beneficio fiscale, introdotto dalla Legge di Bilancio per l’anno in corso, in particolare dai commi 46-56 dell’articolo unico, è utilizzabile nella forma di credito d’imposta in compensazione, per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Lo scopo è quello di stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale nelle materie aventi a oggetto le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, cosiddette “tecnologie abilitanti”.

L’articolo 2 del decreto precisa i soggetti a cui si rivolge: possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

L’art. 3 stabilisce invece quali sono le attività ammissibili al beneficio fiscale. Nello specifico, possono usufruire dell’agevolazione le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica digitale delle imprese, come indicato nel Piano Nazionale Industria 4.0.

Ambiti di aggiornamento

In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
• big data e analisi dei dati;
• cloud e fog computing;
cyber security;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione, Realtà Virtuale (RV) e Realtà Aumentata (RA);
• robotica avanzata e collaborativa;
• interfaccia uomo macchina;
• manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
• internet delle cose e delle macchine;
• integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività di formazione nelle tecnologie sopra elencate sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, e che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa, sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente all’esito delle medesime attività formative. Ai fini dell’agevolazione, per personale dipendente, deve intendersi il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, mentre l’eventuale partecipazione alle attività di formazione anche di altri collaboratori non legati all’impresa da contratti di lavoro subordinato o di apprendistato non pregiudica l’applicazione del credito d’imposta.

Al credito si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle Entrate. Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Sussiste l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Articoli correlati