Le radiazioni ionizzanti artificiali nel settore galvanico

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Le radiazioni ionizzanti artificiali possono essere un rischio da valutare nel settore del trattamento di superfici secondo due direttrici principali, una cosciente e una no: la presenza di sorgenti radiogene in azienda e il rischio incidentale derivante da metalli contaminati.

Presenza di sorgente radiogena in azienda

Le radiazioni ionizzanti artificiali sono da tempo entrate in diversi settori produttivi con applicazioni diverse da quelle attività mediche diagnostiche, di guida per interventi o terapeutiche. Possiamo cercare di fornire alcuni esempi di attività che possono comportare la presenza di sorgenti radiogene:
1. Applicazioni agrobiologiche (tecniche antiparassitarie e di fertilizzazione)
2. Industria agroalimentare (irraggiamento per distruggere insetti, muffe, batteri o per finalità antigerminative)
3. Radiografia industriale (impiego di raggi X o di raggi gamma)
4. Sistemi di misurazione attraverso emissioni di radiazioni beta e attraverso l’attivazione neutronica
5. Produzione di semiconduttori per l’industria elettronica
6. Produzione di isolanti elettrici, nastri adesivi, pneumatici, lenti a contatto
7. Sterilizzazione

La presenza di una sorgente di radiazioni ionizzanti è quindi un caso non raro, anche nel settore dei trattamenti di superfici, in particolare, è abbastanza comune, ad esempio, il misuratore di spessori a raggi X.

Nel caso vi sia questa dotazione (o altra simile) in azienda già il d.lgs. 230/95 prevedeva che il DDL si avvalesse di un “esperto qualificato” con nomina e accettazione formale, segnalazione all’ispettorato medico centrale del lavoro e tutta una serie di adempimenti.

L’art. 130 del nuovo d.lgs. 101/2020 si dedica con minuziosa e certosina solerzia a indicare punto per punto le attribuzioni dell’esperto in radioprotezione. I successivi articoli 131 e 132 proseguono indicando le comunicazioni e gli adempimenti e le documentazioni cui è tenuto l’esperto.

Non è possibile scendere in questa sede in dettaglio di un provvedimento come il d.lgs. 101/2020 che arriva con gli allegati alle dimensioni bibliche di 348 pagine. Mi limiterò solo a ricordare che a norma dell’art. 108 il DDL (detto esercente) non può delegare:
a) L’attività di valutazione preventiva prevista all’art.109 (nel senso che in pratica invece delega all’esperto qualificato l’esecuzione della relazione che però è tenuto non solo ad acquisire ma anche a sottoscrivere).
b) La nomina dell’esperto di radioprotezione
c) La nomina del medico autorizzato

In questa occasione si richiama il TUSL d.lgs. 81/2008 e a mio parere emerge una differenza di non poco conto. Innanzitutto sono non delegabili dal DDL sia la nomina dell’esperto di radioprotezione che quella del medico, il medico non è più definito “competente” ma “autorizzato”. All’art. 134 si configura la possibilità che vi sia più di un medico dedicato alla sorveglianza sanitaria. Allo stesso articolo al comma 2 vi è una norma transitoria che stabilisce come “i medici che già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi”.

L’art.138, quindi, regola la modalità di iscrizione all’elenco dei medici autorizzati presso il Ministero del Lavoro e le modalità con cui procedere alla formazione professionale e all’aggiornamento degli stessi.

Tornando alla figura dell’esperto in radioprotezione l’art.129 disciplina i diversi livelli di abilitazione e la tenuta dell’elenco nominativo degli iscritti a tale ruolo sempre presso il Ministero.

Va infine ricordato un importante adempimento che viene imposto al datore di lavoro e la cui violazione può comportare costose denunce penali per violazione di norme connesse alla sicurezza sul lavoro. Infatti ai sensi del comma 10 dell’art.130. Questa previsione di legge non compare nel D.lgs. 81/2008 e sovente è stata disattesa nella vigenza dell’ora abrogato D.lgs. 230/95. È bene quindi ricordare che il DDL deve convocare formalmente l’esperto di radioprotezione alla riunione ex art.35 del TUSL per evitare di contravvenire alla norma. Se l’esperto convocato non parteciperà alla riunione sarà lui a non adempiere con le conseguenze relative. In mancanza di ottemperanza l’ispettore del lavoro potrà sanzionare il DDL che non riesca a provare la regolare convocazione e di norma imporrà la immediata riconvocazione della riunione.

 

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