Accordo di detassazione premi per le associate Confcommercio

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detassazione premi produttivitàLo scorso 29 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 19 febbraio 2014 sulle modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013). A seguito della pubblicazione, è stato sottoscritto con le organizzazioni di categoria Filcams/CGIL, Fisascat/CISL, Uiltucs/UIL l’accordo di detassazione per il 2014, in cui si confermano i contenuti del precedente testo del 20 giugno 2013.

L’intesa reca in allegato un prototipo di accordo territoriale che le strutture aderenti a Confcommercio possono condividere con le OOSS al fine di dare attuazione. La stesura di tale patto ha consentito la sottoscrizione, il 23 maggio, dell’Accordo Territoriale valido per la provincia di Milano.

L’Accordo Territoriale consente esclusivamente alle imprese associate ad Unione Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza di assoggettare al regime di tassazione agevolata le somme erogate in relazione alle quote retributive-compensi-maggiorazioni-premi di rendimento e/o produttività collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti e alle condizioni previste dal DPCM 19 febbraio 2014.

Le società aderenti a Unione Confcommercio MI-LO-MB potranno, pertanto, applicare ai loro dipendenti la detassazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio della sede legale.

La detassazione potrà essere applicata anche alla retribuzione di produttività corrisposta nel 2014 prima della sottoscrizione dell’Accordo Territoriale. Pertanto, il datore di lavoro che abbia per ragioni di prudenza assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti nei presupposti stabiliti dall’accordo in oggetto, e quindi potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo, potrà applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento delle ritenute operate in eccesso.

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