Adeguamento AEC Agenti

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Il 29 marzo scorso è stato sottoscritto tra Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative e FNAARC, Filcams–Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS-Uil, FIARC, UGL Terziario e USARCI un accordo, che introduce alcune modifiche al vigente AEC del 29 febbraio 2009.

Nel merito, tale accordo, in vigore dal 1 aprile, prevede:

  • Indennità suppletiva di clientela
    A seguito dell’entrata in vigore della riforma Fornero sulle pensioni, che ha introdotto l’istituto della pensione anticipata, si è convenuto sull’opportunità di effettuare un adeguamento normativo sulla materia per consentire anche agli agenti e rappresentanti di commercio di accedere alle previsioni della legislazione in materia pensionistica e dall’Enasarco. Pertanto, viene modificato l’art. 13, paragrafo II, terzo capoverso dell’AEC vigente prevedendo che l’indennità suppletiva di clientela sarà corrisposta, ferme restando le condizioni previste, anche in caso di dimissioni dell’agente dovute a “conseguimento di pensione di vecchiaia e/o anticipata e/o APE Enasarco e/o INPS“.
  • Commissione Paritetica
    Le Parti hanno ritenuto di costituire una Commissione Paritetica per effettuare un percorso di analisi e approfondimento su gli specifici ambiti di operatività del mercato dell’intermediazione commerciale e approfondire tematiche quali la formazione professionale degli agenti, quale leva per incrementare il ruolo professionale degli stessi e la competitività delle case mandanti. Tale Commissione terminerà i propri lavori il 31 ottobre 2018.
  • Procedure per il rinnovo
    E’ stato convenuto dalle parti che, a causa del perdurare delle incertezze che caratterizzano il contesto economico del paese, le procedure per il rinnovo dell’AEC vigente si avvieranno solo dopo che sarà trascorso il periodo dei lavori della Commissione Paritetica, quindi successivamente al 31 ottobre 2018.

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