Open Scope, (abbastanza) facile

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Il nuovo sistema di gestione dei RAEE non dovrebbe creare particolari problemi al settore delle trasmissioni di potenza meccaniche e idrauliche. Ogni azienda deve comunque accertare con precisione la destinazione d’uso dei suoi prodotti.

Il 15 agosto scorso è entrata in vigore il nuovo sistema di raccolta e gestione dei RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici), definito Open Scope o dello “scopo aperto” o dell’ambito di applicazione aperto (D.lgs. 49/2014). Una delle novità principali riguarda il metodo per identificare un rifiuto elettrico o elettronico: se il precedente sistema indicava quali prodotti sarebbero diventati RAEE alla fine della loro vita, oggi vige un criterio più “generale”, aperto appunto: sono RAEE tutti gli apparecchi elettri ed elettronici a meno che non sia applicabile un criterio di esclusione. Questo cambiamento implica la necessità di sottoporre ad accurata analisi i prodotti in catalogo per comprendere se le apparecchiature sono sottoposte alle prescrizioni previste dalle norme citate.

Trasmissioni di potenza idrauliche e meccaniche: incluse o escluse?

«In passato», spiega Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale, «quasi tutti i prodotti del settore delle trasmissioni di potenza idrauliche e meccaniche erano chiaramente esclusi dal campo di applicazione di queste norme perché non rientravano in nessuna delle dieci categorie di apparecchiature previste. Dal 15 agosto 2018, considerato che “tutte le AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) sono classificate nelle categorie dell’allegato III” [quello che definisce l’ambito di applicazione] per effetto dell’articolo 2 della Direttiva, si pongono fondamentalmente due problemi. In primo luogo, è indispensabile accertare se il prodotto deve essere considerato come “prodotto finito” o come “componente privo di funzione indipendente”, perché i primi potrebbero rispondere alla definizione di “apparecchiatura elettrica ed elettronica” e comportare obblighi per il fabbricante, per l’importatore o per il soggetto che vende con proprio marchio prodotti fabbricati da terzi, mentre i componenti non sono, invece, assoggettati a queste disposizioni. In secondo luogo, appurato che il prodotto è un’apparecchiatura elettrica ed elettronica, definita come: “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua”, è indispensabile valutare se il prodotto può beneficiare di una delle esclusioni previste». Anche se nel mese di giugno di quest’anno il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE del Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una linea guida sulla transizione all’Open Scope, molti problemi sono ancora aperti. In particolare, la distinzione fra apparecchiatura e componente privo di funzione indipendente non è stata definitivamente chiarita, come invece è avvenuto in Francia, e i criteri di esclusione non sono univocamente interpretati né in Italia né negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Paolo Pipere, consulente giuridico ambientale.

«Per il settore delle trasmissioni di potenza idrauliche e meccaniche», prosegue Paolo Pipere, «è cruciale comprendere, per esempio, se un’elettrovalvola è un componente dotato di funzione indipendente, e quindi sottoposto alle disposizioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure no. L’orientamento prevalente, al momento, è quello di considerare molti prodotti del settore come componenti e pertanto, secondo le indicazioni del Comitato di Vigilanza e controllo, esclusi perché: “qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall’ambito di applicazione della normativa RAEE”».

Tutto chiaro, dunque? Non proprio. «Ci sono ancora dubbi interpretativi e “zona d’ombra”, soprattutto perché le indicazioni ufficiali della Commissione Europea risalgono al 2014 e non sono legalmente vincolanti. Non si è neppure formato un orientamento giurisprudenziale utile a garantire la corretta interpretazione delle norme. La Corte di giustizia dell’unione europea finora si è espressa esclusivamente su una questione di limitata rilevanza: l’inclusione nell’ambito di applicazione dei dispositivi per l’apertura delle porte dei box». I tre criteri di esclusione rilevanti per il settore sono essenzialmente quelli previsti per le “parti di apparecchiature escluse dall’ambito di applicazione”, per i prodotti “specificamente progettati” per essere parte di una “installazione fissa di grande dimensione” e per le parti di “utensili industriali fissi di grandi dimensioni”. «Proprio rispetto a questi tre criteri vi sono rilevanti difficoltà interpretative. Mentre criteri di esclusione come quello previsto per le apparecchiature “destinate ad essere inviate nello spazio” sono pressoché univocamente interpretabili, per altri i problemi sono ancora in buona parte irrisolti». «I prodotti del settore delle trasmissioni di potenza idrauliche e meccaniche», conclude Pipere, «possono essere considerati in misura significativa come componenti privi di funzione indipendente, ma non è possibile generalizzare. Si impone, infatti, un’attenta valutazione del singolo prodotto a catalogo, perché per le violazioni della norma sono previste pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, spesso commisurate al numero di pezzi immessi sul mercato, per esempio, senza rispettare l’obbligo di marcatura o di apposizione del simbolo del cassonetto barrato». L’ampliamento dell’ambito di applicazione contribuirà senza dubbio a incrementare sensibilmente la raccolta differenziata e il corretto recupero dei RAEE e si stima che i quantitativi di apparecchiature sottoposti a questo regime possano raddoppiare. Deve essere segnalato, però, che l’incremento dell’immesso sul mercato renderà ancora più difficile il conseguimento degli obiettivi obbligatori di raccolta differenziata e recupero che sono, in ultima analisi, espressi in percentuale rispetto al peso delle apparecchiature commercializzate nel nostro Paese.

Gli obblighi

I principali adempimenti a cui sono tenuti il fabbricante, l’importatore o il soggetto che vende con proprio marchio prodotti fabbricati da terzi:

  • Iscrizione o ampliamento della precedente iscrizione, al Registro nazionale dei soggetti tenuti a finanziare la gestione dei RAEE (registroaee.it).
  • Versamento della quota annuale di iscrizione al Registro.
  • Adesione, o ampliamento dell’adesione, a un sistema collettivo per adempiere agli obblighi di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  • Marcatura dei prodotti, in modo che sia univocamente identificabile l’impresa che ha immesso sul mercato italiano il dispositivo.
  • Informazione agli utilizzatori professionali in merito alla possibilità di restituire gratuitamente il RAEE al produttore dell’apparecchio.
  • Informazione ai gestori degli impianti di trattamento sulle corrette modalità di disassemblaggio dei prodotti divenuti rifiuti.
  • Dichiarazione annuale del peso dei prodotti immessi sul mercato
  • Apposizione sul prodotto del simbolo del cassonetto barrato, per segnalare che i RAEE devono essere avviati ad una specifica raccolta differenziata dei rifiuti.
Le indicazioni di Assofluid
Sull’argomento, Assofluid invita a esaminare attentamente quanto contenuto nelle linee guida ministeriali, in particolare laddove si cita: «’I componenti immessi sul mercato separatamente, per essere utilizzati per fabbricare o riparare una AEE, ricadono fuori dallo scopo della direttiva a meno che non abbiano essi stessi una funzione indipendente. Per funzione indipendente – prosegue la nota – si intende l’attitudine di un prodotto a svolgere la propria funzione primaria (quella per la quale è stato progettato) indipendentemente dall’assemblaggio/integrazione in un altro prodotto o apparecchiatura. Pertanto, qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l’assemblaggio/integrazione dello stesso in un’altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dell’ambito di applicazione della normativa RAEE’. Le indicazioni contenute nella linea guida ministeriali in merito all’esclusione dall’ambito di applicazione del decreto legislativo 49/2012 dei componenti (Ministero dell’Ambiente: “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”) sono molto significative per il settore, oltre che utili a garantire una corretta applicazione della Direttiva e una regolamentazione ponderata delle responsabilità relative alla raccolta e all’avvio al recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È importante ricordare, però, che ogni impresa deve effettuare un’accurata analisi dei suoi prodotti per sincerarsi che, oltre ai componenti esclusi dall’ambito di applicazione, non siano immessi sul mercato nazionale anche prodotti rispondenti alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica e perciò assoggettati alle prescrizioni del citato decreto. Dal 15 agosto, infatti, sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie commisurate al numero di apparecchiature immesse sul mercato in violazione delle disposizioni applicabili. Analoga verifica dovrà essere condotta anche sui prodotti destinati a essere esportati in uno Stato membro dell’Unione Europea, anche perché le norme e le interpretazioni nazionali potrebbero essere diverse da quelle italiane. Un produttore può richiedere al Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE, l’organismo ministeriale competente in materia, di valutare se determinate apparecchiature rientrino o meno nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014».
Nota. Sull’argomento può essere utile consultare la pubblicazione del Ministero dell’Ambiente: “Indicazioni operative per la definizione dell’ambito di applicazione “aperto” del decreto legislativo n. 49/2014”.

 

 

 

 

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