Le novità della Legge di Bilancio 2019

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La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n.145) introduce diverse novità di rilievo. Fra queste, in considerazione del loro peculiare interesse per il settore rappresentato, si segnalano le seguenti.

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento – iperammortamento (art. 1, commi da 60 a 65 e 229)

La disciplina della proroga e della rimodulazione dell’iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0, è stata trasfusa nei commi da 60 a 65, con un ulteriore incremento del beneficio.

In particolare, il comma 60, proroga l’iperammortamento anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 61 stabilisce le percentuali di maggiorazione del costo e in particolare che l’iperammortamento si applichi nella misura:
• del 170% (in luogo dell’iniziale 150) per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
• del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti eccedenti il predetto limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

Il comma 62 proroga la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (beni ricompresi nell’allegato B alla legge 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento. Anche per tali beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le due condizioni sopra indicate.

Con una modifica intervenuta in Senato, sono stati resi agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali di cui al suddetto allegato B), limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

Il comma 63, richiede la produzione della documentazione di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232 (una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato a e/o all’allegato b, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).

Il comma 64 esclude dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016).

Restano confermate anche le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi, previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 205/2017.

Il comma 65, in merito alla determinazione degli acconti per il 2019 e 2020, dispone che essi vanno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative in esame.

Credito imposta formazione 4.0 (art. 1, commi da 78 a 81)

Viene previsto che la disciplina del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 di cui all’articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Detto credito d’imposta, fermo restando il limite massimo annuale di 300 mila euro, è attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese.

Alle grandi imprese, come individuate ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

Nuova Sabatini (art. 1, comma 200)

Con l’integrazione degli stanziamenti previsti dall’art.1, comma 40 della legge 205/2017 viene rifinanziata l’agevolazione cosiddetta Nuova Sabatini, che concede alle micro, piccole e medie imprese un tasso agevolato per l’acquisto di macchinari ed attrezzature, compresi gli investimenti in beni strumentali 4.0. Le nuove risorse ammontano a 48 milioni per il 2019, 96 milioni annui per il periodo 2020-2023, 48 milioni per il 2024.

A cura della Segreteria Ascomut

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