Decreto Crescita: nomen omen?

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In forma di legge da fine giugno 2019, l’ex decreto prevede una serie di misure urgenti per la crescita economica del paese, puntando alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Ci riuscirĂ ?

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, come Decreto Legge n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ed entrato in vigore il 1° maggio 2019, entro i 60 giorni di rito è stato convertito in legge a fine giugno 2019. Anche conosciuto con il più popolare appellativo di Decreto Crescita, si tratta di uno strumento che, si spera, possa apportare il giusto slancio per la crescita del paese, in un momento storico in cui l’Italia ha puntati addosso i riflettori inquisitori di Bruxelles, mentre si teme una manovra correttiva al DEF (Documento di Economia e Finanza).

Ci sono interessanti novitĂ  per le imprese, dalla reintroduzione del superammortamento al 130%, alla proroga del credito d’imposta per R&D, dal credito di imposta per la partecipazione a fiere all’estero alle modifiche al regime dei forfetari per alcune ritenute sui redditi, dall’eliminazione della mini IRES sugli utili reinvestiti all’aumento deducibilitĂ  IMU, dagli incentivi per le imprese che si finanziano con obbligazioni all’introduzione della SIS, un nuovo tipo di impresa. Queste e altre numerose novitĂ : tra le varie, questo mese ci concentriamo su cinque punti di interesse per le nostre imprese.

Art. 1. Superammortamento

Il superammortamento 2018 prevedeva che gli acquisti di imprese o professionisti avessero un costo deducibile del 130%: in altre parole, se pagato 100, la deducibilità per l’ammortamento fiscale sarebbe stata pari a 130. Con la Legge di Bilancio 2019, però, non era stato prorogato il superammortamento 130%, e la misura avrebbe quindi cessato i suoi benefici il 30 giugno 2019: entro questo termine, infatti, l’imprenditore avrebbe dovuto presentare tutte le spese relative con il vincolo di aver sottoscritto il contratto ed aver versato un acconto minimo del 20% nel 2018. Veniva comunque esteso il beneficio alle Pmi e le microimprese, per tutto il 2019 (termine entro il quale si rendeva necessario aver sottoscritto il contratto di acquisto e versato almeno il 20% del valore totale dell’investimento): tuttavia, la misura era prevista in modalità notevolmente ridotta, con una cosiddetta mini-proroga del superammortamento per investimenti fino a un massimo di 516 euro, passando dal 130 al 150%. Erano però annullate le agevolazioni per le auto e gli altri veicoli da trasporto. Con il Decreto Crescita, invece, ci sono novità per il superammortamento: l’articolo 1 reintroduce, dal 1° aprile 2019, il superammortamento al 130%. Come tetto massimo è previsto il limite di 2.5 milioni di euro, complessivamente per gli investimenti dell’impresa, con la specifica, però, che per l’eccedenza non è previsto alcun beneficio.

Si parla di beneficio per investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, nell’arco temporale che va dall’1/04/2019 al 31/12/2019 o anche entro il 30/06/2020, sempre che entro il 31/12/2019 il venditore del bene oggetto d’investimento abbia accettato l’ordine, con il contestuale avvenuto pagamento dell’orami noto acconto minimo (20% del costo di acquisto). La mini proroga, però, esclude dall’agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 TUIR (alcune tipologie di veicoli per fini diversi); esclude altresì gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni e gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016 (gas, energia, ferrovie et similia).

 

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