Bonus Aggregazioni, un incentivo per la competitività

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Tra le misure contenute nella legge di conversione del Decreto Crescita, ricompare sulla scena normativa fiscale, dopo un decennio, l’incentivo per le operazioni straordinarie d’impresa.

Con il Decreto Crescita, convertito in legge (n. 58 del 28 giugno 2019) ritorna il cosiddetto Bonus Aggregazioni, beneficio fiscale già previsto in precedenti norme (legge 296/2006, la finanziaria 2007, e Dl. 5/2009 ovvero legge 34/2009). Lo scopo della previsione normativa (l’articolo 11 della legge 58/2019) è quello di favorire le aggregazioni tra Pmi mediante operazioni straordinarie quali fusione, scissione e conferimento. Entro determinati limiti oggettivi, qualitativi e quantitativi, la norma concede la possibilità di ottenere un riconoscimento fiscale gratuito: l’arco temporale dell’agevolazione è limitato, e va dall’entrata in vigore del Decreto Crescita (1° maggio 2019) fino al 31 dicembre 2022. Dunque, tutte le operazioni poste in essere nei mesi passati e in quelli futuri potranno beneficiare del bonus se rispettano una serie di requisiti. De facto, il beneficio può essere misurato nel risparmio dell’imposta sostitutiva su un valore affrancato di 5 milioni di euro: in altre parole, il l’incentivo consente la detrazione fiscale di maggiori ammortamenti, determinando allo stesso tempo una quantificazione di ipotetiche plusvalenze o minusvalenze più favorevole, realizzate dopo la fine dei quattro periodi di imposta, obbligatori. Vediamo nel dettaglio tutte le caratteristiche di questa misura agevolativa.

Bonus Aggregazioni: cos’è?

Il bonus aggregazioni è una agevolazione, con un limite massimo di 5 milioni di euro, che prevede un riconoscimento in presenza di alcune operazioni straordinarie, ovvero nel caso di fusione, scissione o conferimento d’azienda, disposte da società di capitali ovvero dai soggetti Ires. Nel caso di fusione o scissione, è previsto un riconoscimento ai fini fiscali, senza pagamento di imposta sostitutiva, che riguarda il valore di avviamento e il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali imputati in bilancio, a seguito della quantificazione di un disavanzo da concambio. Ma cosa è il disavanzo da concambio? Si tratta della differenza tra l’aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria e il patrimonio netto della scissa o incorporata: si registra a fronte di una fusione tra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione. Quindi, si ha un disavanzo da concambio quando il capitale sociale della società risultante e il patrimonio netto delle società fuse non sono corrispondenti. In particolare, si realizza quando il rapporto tra il valore effettivo dell’incorporante e il valore effettivo dell’incorporata è inferiore al rapporto tra il valore contabile dell’incorporante e il valore contabile dell’incorporata.

Nel caso di conferimento d’azienda, la norma regolante il Bonus Aggregazioni stabilisce il riconoscimento, ai fini fiscali, dei maggiori valori iscritti dalla società conferitaria a titolo di avviamento, o sui beni strumentali materiali e immateriali.

 

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