Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

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L’Italia mette a punto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, uno strumento finalizzato ad anticipare l’emersione delle difficoltà economiche, limitando l’aggravarsi di alcune condizioni aziendali pericolose per la proprietà e i suoi creditori. Cosa cambia ora per l’imprenditore?

Un anno fa il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (G.U. n. 38 del 14-2-2019) riscriveva in buona parte la Legge Fallimentare (classe 1942). Alcune modifiche apportate dal Decreto legislativo sono entrate in vigore passati 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., e sono già quindi operative dal 2019; le più innovative, invece, attendono il 15 agosto 2020, quando si completerà l’iter per completare l’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. E così, dopo quasi 80 anni le aziende italiane si adegueranno alle normative di altri paesi UE, somigliando sempre più alle “colleghe” d’oltralpe, in un contesto di armonizzazione delle discipline, con un fine ultimo comune: evitare la crisi irreversibile. Attraverso infatti una serie di segnali, si potrebbe evitare di arrivare al punto di non ritorno, quando non è più possibile sottrarsi dal fallimento, rectiusliquidazione giudiziale”. Dunque, con la riforma, sarà possibile una “diagnosi precoce” dello stato di difficoltà delle imprese e si potrà quindi salvaguardare l’imprenditore, lasciando integra la sua “capacità imprenditoriale”, condizione che precedentemente, invece, veniva temporaneamente inibita. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa prevede la nuova normativa.

La nuova disciplina

L’obiettivo della nuova normativa è quello di evitare che il ritardo di percezione dei segnali possa portare ad uno stato di crisi irreversibile, superato il quale non sarà più possibile sanare l’impresa. Agendo in tempo, sarà invece possibile salvare parecchie aziende, e lasciare intatti numerosi posti di lavoro. Dunque, grazie alla nuova normativa, le imprese che versano in una situazione di crisi temporanea potrebbero ristabilire la propria condizione, mentre quelle in cui la situazione risulta irreversibile potranno uscire dal mercato in maniera rapida e, soprattutto, meno dolorosa (e costosa). Da un punto di vista prettamente sociale, sicuramente la modifica dei termini utilizzati rappresenta una bella novità. Non si userà più il termine “fallimento”, bensì “liquidazione giudiziale”. Dunque, come già accade da anni in Spagna e in Francia, non ci saranno più aziende fallite, e imprenditori falliti, con tutto ciò che di negativo porta una tale accezione: da agosto 2020, infatti, ci saranno aziende che attraversano periodi di crisi, più o meno lunghi, risolvibili o irreversibili. La disciplina, riportata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, prevede una serie di nuovi obblighi e l’introduzione di nuove figure. Gli obblighi prevedono la predisposizione dei cosiddetti “assetti organizzativi adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi”: l’imprenditore (o, più precisamente, l’organo amministrativo da sé o su input dell’imprenditore) dovrà quindi approntare una serie di strumenti di allerta, ovvero quelle procedure che faranno emergere, nei tempi utili, la condizione di crisi, in modo da poter poi intervenire con tempestività. Quali sono questi strumenti? Non c’è un elenco preciso ma l’articolo 375 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza modifica l’articolo 2086 del c.c. (ora rubricato “Gestione dell’impresa” e non più “Direzione e gerarchia nell’impresa”) e introduce un secondo comma nel quale si chiarisce il concetto. In linea generale, per rilevare in maniera tempestiva l’emersione dello stato di crisi, l’imprenditore dovrà adottare alcune misure organizzative, tra cui sistemi informativi e piattaforme, per riuscire a controllare e gestire i flussi di cassa; dovrà prefigurarsi un budget e stilare un piano d’impresa, che possano permettere il rilevamento di tutti quei segnali di crisi che porterebbero, poi, sulla via del non ritorno. L’imprenditore, quindi, dovrà impostare una strategia che, in caso di necessità, riesca a riportare l’azienda in equilibrio, pareggiando gli scompensi economico-finanziari. Con riferimento, invece, alle nuove figure, la normativa ha predisposto l’istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi e dell’Insolvenza, figura stragiudiziale presente presso le CCIAA, con la finalità di raccolta delle segnalazioni, e gestione della crisi. Sono poi previste una serie di procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale, e sono semplificate le disposizioni in materia concorsuale; i tempi e i costi delle procedure sono ridotti e viene istituito, presso il Ministero della Giustizia, un albo di soggetti che – su incarico del tribunale competente, e rispondenti a requisiti di professionalità esperienza e indipendenza – possano svolgere funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali. Inoltre, come già in precedenza, sono previste una serie di tutele anche nei confronti dei dipendenti.

 

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