Le novità introdotte su marchi e brevetti

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Nell’ambito della proprietà intellettuale, il legislatore ha approvato lo scorso anno due decreti: il primo di attuazione e il secondo di adeguamento alla Direttiva Europea Marchi.

La direttiva in questione è la numero 2015/2436, che stabilisce all’interno del considerando numero 12 il principio per il quale le norme sull’acquisizione e sulla conservazione del diritto sul marchio d’impresa registrato debbano essere sottoposte alle stesse condizioni in tutti gli stati membri, in linea con l’art 118 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che prevede che, nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno, vengano stabilite misure idonee al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale all’interno dell’Unione Europea. Si tratta di una riaffermazione della necessità di armonizzare l’ambito della proprietà intellettuale all’interno del mercato europeo. Il regolamento precedente, e risalente al 2009, prevedeva la creazione di un binario parallelo a quelli nazionali di protezione del marchio, noto come il marchio europeo, valido in qualsiasi stato membro senza alcuna limitazione. L’importanza di tale previsione è la formazione di un diritto senza limiti territoriali all’interno dell’Unione Europea. Tale regolamento del 2009 è stato successivamente modificato dal regolamento europeo 2424 del 2015 che ha introdotto fondamentali innovazioni, volte a garantire la protezione del marchio europeo attraverso la semplificazione delle procedure e la creazione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (il cosiddetto “EUIPO”).

L’armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione

Parallelamente al sistema creato per la protezione del marchio, l’Unione ha proseguito con l’armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d’impresa degli stati membri. In Italia, l’adeguamento al sistema è stato effettuato attraverso l’emanazione del Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, come successivamente modificato dal Decreto legislativo n.131 del 13 agosto 2010, il cosiddetto Codice della Proprietà industriale, che ha abrogato una serie di norme precedenti sistematizzando in un testo unico le disposizioni frammentate che disciplinavano la materia fino a quel momento. Con l’entrata in vigore della Legge 163/2017 il governo è stato delegato ad adottare i già citati decreti legislativi per l’attuazione della direttiva 2015/2436 e il regolamento 2424/2015, rinominati “Pacchetto marchi”. Con il più recente passaggio datato 14 febbraio 2019, si rinvengono importanti novità che riguardano diversi aspetti da tenere in considerazione.

Esaminando nel dettaglio gli aspetti innovativi di maggior interesse, in primo luogo, troviamo la soluzione alla vexata quaestio inerente al requisito della rappresentazione grafica dei marchi per la registrazione, che in passato ha comportato non poche difficoltà nella possibilità di registrare adeguatamente quei marchi composti da elementi non solamente statici, come ad esempio i segni costituiti da una combinazione di immagini, suoni, fragranze o texture. Ebbene: in base alla nuova normativa, sarà richiesto, ma senza prescrizioni specifiche, che il marchio sia rappresentato attraverso l’utilizzo delle tecnologie disponibili in maniera chiara, precisa, completa, facilmente accessibile, intelleggibile, durevole ed oggettiva. Per quanto riguarda i requisiti che possono causare l’invalidità, è stato introdotto dal legislatore il divieto di utilizzare la forma o altre caratteristiche attraverso le quali il marchio risulterebbe unicamente derivante da connotazioni attribuibili alla natura del prodotto. La ratio di tale previsione è facilmente ravvisabile nella volontà di evitare monopolizzazioni della forma non giustificate né giustificabili.

 

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