Una mappa per la comprensione della norma

Condividi

Edicola web

Anche una norma tecnica progredisce col passare del tempo, sia perchè la tecnologia sottostante evolve, sia anche per fornire nuovi strumenti di lettura. Vediamo come è cambiato l’allegato ZA delle norme tecniche, comprendendo motivazioni e vantaggi legati a tali modifiche.

L’anno 2016 è stato un anno di svolta per l’evoluzione delle normative tecniche, perché in quella data è stata emessa una sentenza, da parte della Corte di Giustizia Europea, che ha stravolto il modo in cui sono state finora interpretate le norme tecniche. Ma andiamo per gradi e facciamo un po’ di chiarezza sugli eventi. Nel 1985 l’allora CEE emana il così detto “nuovo approccio”, volto all’armonizzazione della normazione tecnica all’interno del mercato comune. A partire da quella data, le norme nazionali (UNI in Italia, DIN in Germania e così via) hanno sempre più perso la funzione di “barriera” volta a favorire il costruttore nazionale a scapito di quello straniero. Il costruttore italiano che avesse voluto vendere il proprio prodotto in Germania avrebbe dovuto seguire la norma DIN appropriata, pena il mancato accesso al mercato teutonico. Nel sistema pre-nuovo approccio, il controllo sulle merci, e sulle macchine, era di tipo preventivo. Bisognava dimostrare ex ante che si stava assolvendo agli obblighi previsti dalle norme tecniche di riferimento. Tutto ciò, naturalmente, rallentava la libera circolazione delle merci tra i diversi paesi europei.

Nell’ottica di una più ampia integrazione tra paesi diversi è stata allora ideata una rivoluzione del principio: niente più controlli ex ante, ma libera circolazione di tutte le merci che mostravano il marchio CE (presunzione di conformità). Con l’apposizione di questo marchio, il costruttore si assumeva (e lo fa ancora oggi…) tutte le responsabilità inerenti alla corretta progettazione della macchina. In particolare, l’apposizione del marchio CE implica che il costruttore ha seguito, durante la progettazione e la costruzione, la normazione tecnica inerente a quella determinata tipologia di macchine (ad esempio un trattore o una motosega). Chiaramente le norme tecniche non potevano essere più diverse da paese a paese. Da qui la necessità di armonizzare le diverse norme al fine di crearne una che potesse essere riconosciuta come valida tra tutti gli stati aderenti alla CEE allora e alla UE oggi. Il principio del nuovo approccio si basa su quattro pilastri: 1) armonizzazione legislativa; 2) specifiche tecniche in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza; 3) i prodotti fabbricati in conformità con le norme armonizzate beneficiano della presunzione di conformità; 4) l’uso delle norme armonizzate è volontario.

Riassumendo: a partire dal 1985 le norme tecniche emanate dai diversi stati europei sono andate incontro ad una armonizzazione dei requisiti tecnici: ossia requisiti non più diversi da stato a stato, ma comuni; le macchine poste sul mercato col marchio CE possono liberamente essere vendute in tutta Europa senza che nessun paese possa limitarne la vendita (a meno che non si dimostri la loro pericolosità); il costruttore ha degli strumenti che lo possono aiutare a progettare e realizzare una macchina che possa essere venduta in tutta Europa e questi strumenti sono le norme armonizzate.

È bene ricordare che le norme tecniche non sono leggi, ma sono degli strumenti che permettono di tramutare in requisiti tecnici (ad esempio, la pressione di scoppio del tubo flessibile deve essere almeno 4 volte la pressione di lavoro nominale) quelli che sono i dettami della legge. Nel caso delle macchine, la legge si chiama Direttiva Macchine (2006/42/EC). La direttiva viene emanata dalla Commissione europea ed è vincolante in tutti i suoi punti per tutti i paesi membri. La direttiva definisce i RES (requisiti essenziali di sicurezza), le norme tecniche forniscono gli strumenti per soddisfare i RES. Ma, come si diceva all’inizio, le norme tecniche hanno subito diverse evoluzioni nel tempo. Una molto importante si è avuta nel 2013, anno in cui è entrato in vigore il New Legislative Framework (NLF), che ha sostituito il nuovo approccio. I principi sono rimasti sempre quelli (i 4 pilastri) ma il processo di sviluppo della normazione tecnica è divenuto più formale, più regolamentato, perché nel tempo è cresciuta la consapevolezza che le norme tecniche, sebbene di natura volontaria e sebbene sviluppate da un ente privato (il CEN) sono degli strumenti in stretta relazione con la legge, perché ne aiutano l’applicazione.

Il casus belli

In apertura dell’articolo si accennava al 2016 come anno di svolta per il mondo della norma tecnica europea. Il motivo di questa affermazione è legato alla sentenza che la Corte di Giustizia Europea ha emesso, in data 27 ottobre 2016, in merito alla causa tra Irish Asphalt e la James Elliot Construction Limited. I dettagli della causa non ci riguardano in questa sede: ciò che più ci interessa sapere è invece che, per la prima volta, la Corte si è dichiarata in diritto di poter sentenziare in merito ad una norma tecnica. Una rivoluzione.

Le norme tecniche sono sviluppate, su mandato della Commissione Europea, da un ente privato (il CEN) a cui partecipano tutti i paesi europei e i costruttori interessati. Le norme tecniche sono scritte da personale che proviene dalle aziende stesse che le deve applicare. Può sembrare un paradosso, ma così non è. Il principio è che mettendo attorno ad un tavolo “tutti” i costruttori, solo i reali e comuni requisiti utili a soddisfare la Direttiva saranno inseriti nella norma tecnica. Senza avvantaggiare questo o quel costruttore, questo o quello stato europeo. In teoria funziona. Altro aspetto secondario è che le norme tecniche sono di applicazione volontaria: il costruttore può benissimo apporre il marchio CE senza seguire una sola norma armonizzata. Certo, in caso di incidente, o di contestazione di non conformità da parte dell’ente preposto (le ASL in Italia), lo stesso costruttore deve essere in grado di dimostrare di aver progettato e realizzato una macchina con un livello di sicurezza almeno pari a quello stabilito dalle norme armonizzate. E possono essere dolori. La Corte di Giustizia Europea quindi, nonostante quanto abbiamo appena ricordato, ha ritenuto di avere diritto a sentenziare in merito a una norma tecniche perché “sebbene sviluppata da un ente privato (CEN) esse sono il prodotto di un mandato della Commissione e, in quanto tali, sono un atto legislativo dell’Unione”. A Bruxelles sono caduti dalla sedia leggendo queste parole! E sì, perché fino al 2016 la Commissione si era praticamente disinteressata dello sviluppo delle norme tecniche: dava mandato al CEN e questo si occupava di tutto, fino alla pubblicazione nell’OJEU (Official Journal of European Commision), la Gazzetta Ufficiale della Commissione. A seguito della sentenza della Corte, la Commissione è dovuta correre ai ripari, perché si è resa conto di aver pubblicato dei testi (con valore legale) sui quali non ha avuto pieno controllo. È partito quindi un profondo riesame della metodologia di sviluppo delle norme tecniche che ha portato la Commissione ad esercitare, mediante un pool di esperti, un fortissimo controllo sui testi delle norme tecniche prima della loro pubblicazione, per verificare se queste rispondono pienamente ai RES.

 

Articoli correlati