Le novità in materia doganale e la figura dell’esportatore autorizzato

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Le nuove disposizioni dell’Agenzia delle dogane, con l’addio ai certificati d’origine previdimati, collocano gli esportatori in un nuovo scenario operativo, tra dubbi ed entusiasmi.

Il 26 luglio 2019 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato una nota che invitava tutte le aziende esportatrici, operanti con Paesi Accordisti (nazioni che hanno siglato accordi di libero scambio con l’Ue) e con gli stati afferenti al SPG (Sistema delle preferenze tariffarie generalizzate, ovvero i paesi in via di sviluppo) a chiedere lo status di esportatore autorizzato ed esportatore registrato REX, entro i successivi 180 giorni (con scadenza quindi al 22 gennaio 2020). Dopo quella data, infatti, non sarebbe più stato possibile utilizzare i certificati previdimati. A dicembre 2019 l’Agenzia ha concesso una sorta di proroga – sebbene “proroga” non sia il termine adatto, come vedremo successivamente – per l’utilizzo dei certificati previdimati. Dunque da aprile gli esportatori hanno assistito alla modifica delle procedure per certificati d’origine e altri documenti. Entriamo allora nel dettaglio e ripercorriamo le tappe, provando a fare chiarezza sull’iter dispositivo, e su quello che sarà il nuovo scenario per gli esportatori.

Le premesse

L’Unione europea, per venire incontro ai propri esportatori, provando a perseguire una riduzione delle tariffe doganali da applicare alle esportazioni verso i paesi terzi, ha siglato una serie di accordi preferenziali con alcuni stati e territori in via di sviluppo, grazie ai quali sono previste delle agevolazioni daziarie nelle operazioni di import-export. Per poter beneficiare di tali sgravi, è necessario seguire determinate prescrizioni, ma, soprattutto, dimostrare l’origine del bene esportato: solo in questo modo si potrà usufruire delle tariffe agevolate, secondo gli accordi. È dunque sempre stato necessario presentare una documentazione specifica, comprovante l’origine del bene, e la ratio è abbastanza intuitiva. Per poter usufruire del dazio ridotto l’esportatore deve dimostrare (con il certificato d’origine) che quel bene è prodotto nell’Ue, la stessa Ue che ha siglato l’accordo con il paese X: in questo modo, il paese X concede di far entrare quel bene con un gravame più “light” (il dazio ridotto). Tuttavia, risultava sempre più complicato (con un’inutile perdita di tempo) doversi recare presso gli uffici doganali per il rilascio dei certificati d’origine delle merci: i tempi di emissione erano lunghi, o spesso diventava scomodo recarsi presso le sedi competenti, e questa condizione provocava una distorsione al traffico commerciale, con ripercussioni anche sull’andamento dell’economia e dell’occupazione. Pertanto, con una nota del maggio 2003, l’Agenzia delle entrate ha introdotto lo strumento della “previdimazione” dei certificati di origine preferenziale Eur1, EurMed e ATR. Al posto dei vecchi certificati di circolazione, con una autodichiarazione il soggetto esportatore avrebbe potuto attestare l’origine del bene direttamente in fattura o su altro documento commerciale. In questo modo, l’onerosa e lunga procedura veniva aggirata. In realtà, l’Agenzia aveva già inizialmente provato a semplificare la materia con l’introduzione di una qualifica specifica (lo status di esportatore autorizzato) e la previdimazione era stata introdotta per facilitare gli esportatori che non ne erano in possesso, visto che la stessa non veniva concessa indiscriminatamente. Ma nel mese di luglio 2019 l’Agenzia ha deciso di cambiare rotta, armonizzare la materia di gestione doganale allineandosi agli altri paesi Ue, e spingere sempre più imprese ad acquisire lo status di esportatore autorizzato. I più diligenti, ovvero coloro che già avevano provveduto all’ottenimento dello status, non hanno avuto problemi. Per tutti gli altri, è giunto il momento di agire in tal senso.

 

 

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