La rivoluzione della stampa 3D: come proteggerla?

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In assenza di una regolamentazione specifica del settore della stampa 3D, si fa riferimento ad alcune norme già in vigore relative alla protezione della proprietà intellettuale e alla responsabilità civile.

La stampa tridimensionale, o stampa 3D (nota anche come 3D printing, in inglese) rappresenta un metodo per la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante l’unione di materiali stratificati (cosiddetta “produzione additiva”), partendo da modelli grafici 3D in formato digitale.

Il mercato delle stampanti 3D sta sperimentando una rapida crescita: sono numerosi i paesi che hanno già riconosciuto il potenziale trasformativo della stampa 3D e hanno iniziato ad adottare, seppur in maniera non omogenea, diverse strategie per realizzare un ecosistema economico e tecnologico che ne favorisca lo sviluppo. Gran parte delle industrie avanzate utilizza ormai questa tecnologia e le opportunità di impiego hanno registrato un drastico aumento in molti ambiti, con elevate aspettative, ad esempio quello medico (dalla medicina rigenerativa alla produzione di protesi), aeronautico, aerospaziale, automobilistico, dell’elettrodomestico, dell’edilizia, della ricerca archeologica, dell’architettura, dell’ingegneria meccanica, dell’industria del tempo libero o ancora del design.

La stampa 3D può incidere positivamente sulla creazione di nuovi posti di lavoro qualificati, posti di lavoro che richiedono uno sforzo fisico minore e, in alcuni casi, sono meno soggetti a incidenti (tecnici di manutenzione, ingegneri, progettisti…).

La stampa 3D si sposa anche con la tutela dell’ambiente: può contribuire a ridurre il consumo di risorse energetiche e naturali ai fini della lotta ai cambiamenti climatici. Difatti il suo utilizzo minimizzerebbe i rifiuti nei processi di produzione e allungherebbe la vita dei prodotti di consumo, rendendo possibile la fabbricazione di pezzi di ricambio a livello dei consumatori, offrendogli la possibilità di rispondere all’obsolescenza programmata.

Il parlamento Ue mette in luce nella risoluzione 2017/2007 (INI) numerose e rilevanti tematiche giuridiche in cui è necessaria una regolamentazione. Sarebbe opportuno regolamentare il settore della stampa 3D e di lavorare alla stesura di un provvedimento specifico a riguardo. L’assenza di una normativa aggiornata non ha impedito che sorgessero nuove tipologie di responsabilità e l’industria della stampa 3D intanto deve occuparsi degli addetti allo stampaggio, cui occorrerebbe dare un’adeguata formazione affinché siano tutelati allo stesso livello dei loro colleghi operanti nella fabbricazione tradizionale.

Altro punto su cui si è concentrata la risoluzione 2017/2007(INI) è il rischio di contraffazione: “Per i processi impiegati, la stampa 3D comporta ciò che l’industria ha descritto come una sorta di ‘smembramento’ dell’atto della creazione, nella misura in cui l’opera può circolare in formato digitale già prima di assumere una forma fisica, agevolando la copia dell’opera e complicando la lotta alla contraffazione”.

La tecnologia della stampa 3D potrebbe sollevare alcune specifiche preoccupazioni di carattere legale ed etico anche nei settori del diritto della proprietà intellettuale, come ad esempio i diritti d’autore, i brevetti, la progettazione, i marchi tridimensionali come pure le indicazioni geografiche, che in quelli della responsabilità civile. Le attuali stampanti tridimensionali lavorano grazie agli impulsi generati dall’esecuzione di un file digitale e consentono di realizzare oggetti 3D in modo semplice, veloce ed affidabile rispetto ad altri hardware basati su tecnologie simili. Inoltre, offrono la possibilità di produrre oggetti mediante l’uso di diversi materiali nell’ambito dello stesso processo di stampa. La tecnica di realizzazione prevede la scomposizione dell’ogge to in più porzioni trasversali, ognuna delle quali è stampata l’una sopra l’altra, in modo da riprodurre l’oggetto nelle sue tre dimensioni.

La proprietà industriale è parte della più ampia categoria della proprietà intellettuale, ove si distinguono due principali categorie di posizioni giuridiche soggettive, che sorgono in capo all’autore:
• diritti personali, che appartengono all’individuo (persona fisica) in quanto tale e si sostanziano nel diritto morale di paternità dell’opera o di titolarità dell’invenzione, della soluzione tecnica o del marchio. Questi diritti ineriscono alla persona e, in quanto tali, non posso essere oggetto di trasferimento in capo ad altri soggetti. Si tratta di una delle caratteristiche tipiche dei diritti della persoinalità, al pari dell’irrinunciabilità e inespropriabilità;
• diritti patrimoniali, che, in quanto connessi allo sfruttamento economico dell’opera o dell’attività creativa o inventiva, sono alienabili, rinunciabili e finanche espropriabili ad eccezione dei marchi. Le caratteristiche appena descritte consentono di individuare quale sia la funzione nella società della proprietà intellettuale.

Per meglio comprendere le potenziali implicazioni della stampa tridimensionale nell’ambito della tutela dei disegni e dei modelli, è opportuno prima inquadrare il fenomeno della stampa 3D, a partire dai vantaggi e dalle criticità di questa nuova forma di tecnologia. Com’è noto, con una stampante 3D è possibile stampare e realizzare qualunque tipo di oggetto. La facilità d’uso e la sempre maggiore diffusione delle stampanti 3D, anche a costi ragionevolmente contenuti, consente a chiunque di realizzare il proprio oggetto desiderato. La stampa additiva consente la produzione di oggetti molto più complessi rispetto a quelli fino ad oggi ottenuti grazie agli ordinari processi e macchinari industriali. Inoltre, la stampa 3D non modifica il materiale e non rimuove parti di materia, bensì fabbrica gli oggetti stratificando il materiale di cui si compone consentendo quindi di produrre forme complesse, intrecciate, a nido d’ape, senza dover procedere ad alcun montaggio e senza spreco di materiale. Chiunque, quindi, potrebbe progettare e stampare oggetti, anche complessi, senza alcun limite. Nelle applicazioni industriali, non vi è dubbio, quindi, che la stampa 3D, in virtù delle meccaniche e delle tecniche di realizzazione degli oggetti, consente di ridurre tempi e costi del- la progettazione e della realizzazione dei prototipi, grazie all’abbattimento delle catene di produzione e dei relativi costi della manodopera.

Nell’ambito aziendale, la stampa 3D permette sia di fabbricare facilmente i prodotti all’interno della stessa struttura, eliminando così il problema della delocalizzazione della produzione, sia di progettare un prodotto in azienda e stamparlo in un altro paese, magari a costi ridotti. Accanto ai vantaggi e alle opportunità offerte dalla stampa tridimensionale, ci sono nuovi rischi e nuove criticità che le industrie, i mercati e le istituzioni pubbliche dovranno affrontare in relazione alla tutela della proprietà intellettuale. Infatti, la facilità con la quale è possibile realizzare prodotti di ogni genere e di ogni forma, con una vasta disponibilità di materiali, rappresenta un vero e proprio pericolo per tutti i titolari di diritti di proprietà intellettuale, come gli autori di un modello o disegno registrato. Chiunque infatti, mediante una semplice stampante 3D, può realizzare prodotti tutelati dalla proprietà industriale in modo veloce, facile; la diffusione della stampa tridimensionale, dunque, non può che rappresentare una minaccia per le aziende che puntano sul design, sul marchio e sul brevetto dei propri prodotti, i quali, se non sono adeguatamente tutelati, possono essere oggetto di contraffazione. Inoltre, considerata la facilità con la quale è possibile reperire una macchina per la stampa 3D, le imprese e, più in generale, i titolari di diritti di proprietà industriale rischiano di subire attività di contraffazione dei propri prodotti e/o marchi registrati, senza alcuna possibilità di controllo del fenomeno. A rendere ancor più complesso lo scenario sin qui descritto, sono le modalità con le quali il fenomeno della stampa 3D si sta diffondendo. Infatti, come già detto, la stampa dell’oggetto 3D è sempre controllata da un computer sul quale viene eseguito un file digitale contenente le istruzioni per la stampa in tre dimensioni. Di qui lo sviluppo di un vero e proprio mercato di file digitali dei più svariati oggetti, che hanno determinato anomalie quali lo shop online di vendita di file digitali, il file sharing di oggetti 3D, il black market (mercati per la vendita illegale) di prodotti contraffatti tramite la stampa 3D. Questa è già pirateria tridimensionale. In questo contesto è evidente che i rischi di contraffazione e di violazione dei diritti di proprietà industriale aumentano esponenzialmente. Con la nascita di veri e propri servizi online per la stampa 3D, aumentano i rischi di contraffazione indiretta, come nel caso di un’impresa o un centro di servizi di stampa che cede a terzi il proprio file digitale contenente il progetto da stampare, nella consapevolezza di violare un diritto di proprietà industriale altrui. La necessaria presenza di un file digitale, inoltre, pone ulteriori problemi di tutela legale per tutti i privati e le imprese che realizzano prodotti mediante la stampa 3D.

L’oggetto della tutela non è solo il prodotto realizzato (brevetto), il marchio, il disegno o il modello del prodotto stesso, bensì è necessario proteggere e tutelare anche il software contenuto nel file digitale utilizzato per la stampa e quello per il funzionamento della stampante 3D. Con il fenomeno della stampa 3D, quindi, il confine tra proprietà intellettuale, proprietà industriale e diritto d’autore è divenuto ancora più sottile. La mera azione di stampa 3D di un prodotto non è sufficiente a far ritenere che lo stesso sia stato divulgato, in quanto la stampa 3D non equivale a un’esposizione in pubblico o a una commercializzazione.

In conclusione

In conclusione, la diffusione della tecnologia di stampa 3D impone una maggiore attenzione da parte delle imprese e dei privati che intendono valorizzare le proprie attività creative e produttive. La protezione dei prodotti può e deve avvenire prima della loro commercializzazione, tenuto conto di una serie di aspetti e delle strategie di mercato che ogni singola azienda intende attuare. Un prodotto stampato 3D può essere tutelato nella sua espressione esteriore come design (modello) se dotato delle caratteristiche previste dalla legge, oppure come marchio tridimensionale (o di forma), purché la forma stessa non sia richiesta e pretesa dalla natura del prodotto, o non sia necessaria per ottenere un risultato tecnico, o non dia un valore sostanziale al prodotto (in quest’ultimo caso, l’elemento da tutelare è il design).

Accanto alle tutele riconosciute dalle leggi in vigore, anche nel settore della stampa 3D un ruolo importante nella protezione della proprietà intellettuale è ricoperto dalle fonti di regolamentazione dei rapporti tra privati (contratti, clausole, accordi di riservatezza, DRM, disclaimer), che, se puntualmente previste e concordate, contribuiscono a colmare le lacune normative e garantiscono una maggiore rispondenza alle esigenze di ciascun operatore del mercato della stampa 3D.

In ordine alla responsabilità civile relativa alla tecnologia della stampa 3D, occorrerà poi identificare i soggetti che partecipano all’elaborazione di un oggetto in 3D, dal creatore e fornitore di software, al fabbricante di stampante 3D, allo stampatore dell’oggetto, a qualsiasi altro individuo che partecipi alla realizzazione del progetto.

di Laura Lecchi (innovation lenior Lawyer, ultraventennale esperienza N.I.T. – New Internet Law e privacy nel settore industry 4.0, docente presso la Digital Universitas (BG), fondatrice dello Studio Legale Lecchi 

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