Il Fondo Rotativo WBO

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Attraverso lo strumento del Fondo Workers Buyout, e per il tramite di cooperative ad hoc, dipendenti (ed ex dipendenti) potranno sostenere le operazioni di recupero dell’azienda in crisi.

Con l’articolo 4 della Legge di Stabilità 2019, la Regione Lazio ha decretato la nascita di un Fondo rotativo, utilizzato a sostegno delle operazioni di recupero delle aziende in crisi, con una dotazione complessiva di 8 milioni di euro, gestito da CFI, Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.A., investitore istituzionale partecipato e vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La peculiarità del fondo riguarda il ruolo attivo dei dipendenti (o ex dipendenti) dell’attività in crisi, oggetto del “salvataggio”: questi, uniti in una cooperativa, potranno operare attraverso lo strumento del WBO, ovvero del workers buyout. Vediamo quindi finalità, modalità e dettagli relativi a questo nuovo beneficio destinato al salvataggio delle imprese e al recupero degli stessi dipendenti, per evitare situazioni di stallo che possano affliggere il panorama economico nazionale.

Obiettivi e requisiti

Il Fondo Rotativo WBO finanzia l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti da parte di società cooperative costituite da soggetti specifici. Questi dovranno infatti essere lavoratori dipendenti (o ex dipendenti) di quella che poi è la compagine da acquisire. La società target dovrà versare in uno stato di crisi (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa), e verrà definita “Azienda di provenienza”, proprio perché i protagonisti del WBO sono tutti, in un certo senso, collegati alla stessa. Nel 2020, poi, con una legge regionale, l’operatività del fondo è stata estesa anche ai dipendenti di aziende interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura, a causa di delocalizzazione dell’attività economica.

Dunque, con l’intervento statale, si opera su due fronti: da un lato si prova a salvare una realtà societaria compromessa (per motivi economici nel caso di fallimenti, o strategici per le delocalizzazioni). Dall’altro si trova una nuova collocazione anche al fattore umano, ai dipendenti che, in maniera diversa, potrebbero restare inoccupati. È importare sottolineare anche la motivazione giuridica ricompresa nell’azione di recupero, che è assimilabile al “diritto di prelazione” da parte dei dipendenti, che rappresentano quindi i soggetti beneficiari, attraverso la società cooperativa costituita dagli stessi.

La nuova entità giuridica, pensata per gestire le azioni di “salvataggio” dell’azienda di provenienza, deve avere delle caratteristiche ben precise: essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese, da non oltre ventiquattro mesi; possedere i requisiti dimensionali di Mpmi – Micro, piccola e media impresa; avere una sede operativa nel Lazio (alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione) e appartenere alla categoria delle cooperative di produzione e lavoro.

 

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