La volatilità delle materie prime

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L’incremento dei prezzi di acquisto colpisce anche la sfera contrattuale, dove si rende necessario un approccio diverso al fattore “imprevedibilità”.

A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia, pur assistendo a un’evidente ripresa dell’intero sistema economico, vanno sottolineate una serie di situazioni che simboleggiano gli effetti postumi della crisi. Tra questi, un fattore di netta perplessità tra le aziende è l’incremento dei prezzi di acquisto delle materie prime, causa oggettiva di notevoli criticità. Incidendo infatti sull’equilibrio dei contratti tra le parti, l’aumento dei prezzi o la non reperibilità delle materie prime provoca problemi ai rapporti commerciali già in essere e rischia, altresì, di incidere anche sugli accordi futuri, arrivando a minare la sicurezza degli approvvigionamenti.

Si configura, così, un disequilibrio, sia che la prestazione sia una tantum, sia nel caso di una fornitura continua. Questo impedimento oggettivo, che sta penalizzando numerose imprese, provoca non poche tensioni in un momento già altamente sensibile. Come si può ovviare a tutto ciò? Cosa dobbiamo sapere prima di sottoscrivere un accordo? È chiaro che ogni contratto è un mondo a sé stante: quelli in essere, quelli in fieri e quelli futuri andranno plasmati su base effettiva, con le reali esigenze delle due parti. Tuttavia, proviamo a capire come muoverci in uno scenario dove lo sbilanciamento può comportare effetti fortemente indesiderati: l’eccessiva onerosità del contratto, a carico di una parte, rischia di disequilibrare l’accordo, contravvenendo così ai principi generali sanciti in ambito mercantile.

Carenza di materie prime o aumento di prezzi?

È necessario distinguere tra le due fattispecie. Nel primo caso, andrà valutato se la difficoltà di reperimento delle materie prime (o dei componenti), che ha causato il ritardo della consegna dei prodotti, possa essere considerata come evento straordinario, imprevedibile e non imputabile al venditore, sicché questi possa risultare non responsabile di inadempimento. Nel caso in cui tale responsabilità non possa essere esclusa (o almeno limitata) andranno valutate attentamente le conseguenze del suo operato, con la possibile applicazione di penali da ritardo – e un configurabile risarcimento del danno. Diverso, invece, è il caso che prevede un notevole aumento dei prezzi delle materie prime.

Nell’ultimo anno abbiamo assistito a un rincaro che ha toccato anche i 100 punti percentuali, come nel caso dell’acciaio, o gli 80 per le materie plastiche. Cosa accade quando si verifica una simile situazione? La prestazione è esigibile ma sicuramente il costo è più elevato per il venditore che, per far fede all’obbligo contrattuale, potrebbe subire un danno economico compromettente.

Qualora il contratto prevedesse una clausola di revisione prezzi, con un automatico incremento del prezzo del prodotto, connesso alla variazione del costo delle materie prime, il problema sarebbe facilmente risolto: il venditore potrebbe rinegoziare il prezzo finale alla luce dei rincari. Cosa accade, di contro, se questa clausola non c’è? Si aprono scenari molto differenti tra loro e bisognerà far riferimento ai principi del codice civile.

 

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