Il rispetto del principio DNSH

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Per accedere al RFF sarà necessario il rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH), secondo cui tutti gli interventi finanziati non dovranno arrecare alcun danno significativo all’ambiente.

A luglio 2020, il Consiglio europeo mette a disposizione degli stati membri risorse necessarie per una rapida ripresa economica post pandemica. Il piano finanziario straordinario dal nome Next Generation EU è un programma molto ambizioso e generoso, e ruota intorno al Recovery and Resilience Facility, RRF, un dispositivo che ha, tra le finalità principali, il sostegno a investimenti e riforme. Il tutto va però contestualizzato con l’attuazione dei principi riportati nell’Accordo di Parigi, un documento giuridicamente vincolante per evitare pericolosi cambiamenti, e nel Green Deal europeo, la strategia di crescita del vecchio continente, per la promozione dell’uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento. Per poter accedere ai finanziamenti del RRF sarà quindi necessario che i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) di ciascuno paese Ue includano misure specifiche tali da poter assicurare un’effettiva transizione ecologica (con almeno il 37% delle risorse). Un altro importante principio è quello relativo al danno ambientale. Vediamo in che modo, quindi, l’investimento è condizionato dalla clausola DNSH.

Nuove esigenze

Il Regolamento Ue 241/2021, che istituisce il dispositivo per la Ripresa e Resilienza, all’articolo 18 stabilisce che tutte le misure dei PNRR – nella forma di riforme o investimenti – sono tenute a soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, secondo il principio DNSH: tutti gli interventi riconducibili ai piani nazionali europei non dovranno quindi peggiorare lo status quo dell’ambiente e, qualora non si rispetti questa disposizione, non sarà possibile accedere ai finanziamenti del Recovery and Reslience Facility. Inoltre, il principio non deve solo essere rispettato nella fase iniziale ma va seguito anche nella fase di attuazione, e fino alla fine. La medesima condizione vale anche nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR, ovvero quello strumento che riporta i progetti aggiuntivi prioritari con risorse nazionali: questi ultimi, pur non essendo oggetto di rendicontazione in ambito Ue, dovranno comunque essere attuati coerentemente con il principio del rispetto ambientale.

In una fase iniziale, quando si è messa in moto la poliedrica macchina del PNRR, tutte le amministrazioni titolari delle misure hanno effettuato una autovalutazione, condizionando così il disegno degli investimenti e delle riforme, attraverso delle qualificazioni con una serie di indicazioni che potessero tutelare gli effetti ambientali. Che le misure inserite nei PNRR – investimenti o riforme – debbano essere conformi al principio DNSH è un fatto oggettivo. Tuttavia, sarà compito degli stati membri dimostrare che effettivamente lo siano. Per questo motivo la Commissione europea, nel febbraio 2021, ha pubblicato le linee guida con gli orientamenti tecnici. A dicembre dello stesso anno il MEF – assieme al Ministero della Transizione Ecologica – ha deciso di elaborare una guida operativa per il rispetto del DNSH, fornendo alle amministrazioni una serie di indicazioni maggiormente dettagliate in relazione ai cosiddetti “requisiti tassonomici”, alla normativa corrispondente e agli elementi utili per dare prova del rispetto di tali requisiti. Allo stesso tempo, anche le imprese hanno delle linee guida da rispettare, affinché il proprio progetto possa essere finanziato.

 

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