Il Registro del titolare effettivo, un vero progresso

Condividi

Edicola web

Con l’istituzione del Registro del titolare effettivo arrivano nuovi adempimenti per le imprese, ma migliora la trasparenza e si intensifica la lotta alla corruzione.

Ci sono voluti anni, ma alla fine anche l’Italia ce l’ha fatta ad avere il proprio Registro dei titolari effettivi, come stabilito ben 15 anni fa dal Decreto Legislativo 231/07 – poi modificato nel 2017 e nel 2019, di seguito al recepimento della IV e V Direttiva europea in materia di antiriciclaggio.

Lo scorso marzo, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il D.M. 55/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine maggio (GU 121 del 25/05/2022), per regolare le disposizioni relative alla titolarità effettiva delle imprese.

Ufficialmente, il Decreto riporta “il regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”.

Dunque, un nuovo tassello nello scacchiere di una seria problematica, affrontata anche a livello centrale con le varie normative europee, nella prevenzione dell’uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Al D.M. segue un ulteriore decreto MiSE-MEF che individua voci e importi di segreteria, con altre specifiche tecniche. È giunto pertanto il momento in cui società semplici e di capitali, così come i trust, dovranno adeguarsi alle disposizioni normative. Procediamo allora per gradi, individuando le motivazioni e l’utilità di questo strumento, ancor prima che gli obblighi.

Il titolare effettivo: definizioni e criteri

La definizione di titolare effettivo ha subito diverse interpretazioni nel corso degli anni e, quella più recente, fa riferimento alla normativa antiriciclaggio del 2019, secondo cui è tale la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività. Quindi, nel caso delle società (entità giuridiche) il titolare effettivo è rappresentato da una o più persone fisiche che possiedono l’entità e risultano, quindi, i beneficiari. Secondo la normativa antiriciclaggio, l’individuazione di queste persone è fondamentale e, in mancanza, si potrebbero delineare seri profili di rischio perché, dietro, potrebbero nascondersi situazioni particolarmente gravi.

Tutte le entità giuridiche sono obbligate, secondo il recente decreto, alla comunicazione del titolare effettivo, con specifiche eccezioni che riguardano imprese individuali, liberi professionisti, procedure fallimentari ed eredità giacenti.Per poter individuare il titolare effettivo, da un punto di vista pratico, si ricorre a tre diversi metodi di controllo.

Il primo criterio si basa sull’analisi della percentuale, con riferimento all’assetto proprietario. Tutti coloro che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario verranno definiti titolari effettivi (ultimate beneficial owner). Nel caso in cui la quota minima (un quarto del totale) sia controllata da un’altra entità giuridica, non fisica, sarà poi necessario capire chi si cela dietro, risalendo la scala delle quote di proprietà.

Il secondo criterio per l’individuazione del titolare effettivo fa riferimento al controllo. Va allora posta l’attenzione sulla figura predominante, ovvero colui (colei o coloro) che, detenendo la maggioranza dei voti o controllando i vincoli contrattuali, riesce ad esercitare il controllo, influenzando le decisioni di tutti i componenti e detentori del capitale sociale. Ci sono infatti casi in cui non è possibile arrivare al titolare effettivo attraverso l’asset societario, per cui è necessario un approccio più empirico e pratico.

Recentemente, poi, è stato fatto un ulteriore passo in avanti per superare l’impasse di un eventuale fallimento dei due sopraindicati metodi, optando per l’utilizzo del cosiddetto criterio residuale. Qualora, infatti, non sia possibile individuare l’ultimate beneficial owner attraverso l’analisi delle quote o del controllo effettivo, sarà possibile utilizzare la via del management, indicando come titolare effettivo colui che detiene i poteri di amministrazione o di direzione della società.

 

Articoli correlati