Accordi per l’Innovazione, secondo sportello

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Le agevolazioni previste dal secondo sportello Accordi per l’Innovazione, al via a fine gennaio 2023, riguardano le aziende di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.

Progetti finanziabili e condizioni

Le imprese proponenti possono presentare progetti, anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti firmatari.

I progetti devono essere inerenti a iniziative di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) nell’ambito delle aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, tra cui:
– Tecnologie di fabbricazione
– Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
– Tecnologie abilitanti emergenti
– Materiali avanzati
– Intelligenza artificiale e robotica
– Industrie circolari
– Industria pulita a basse emissioni di carbonio
– I mpianti industriali nella transizione energetica
– Competitività industriale nel settore dei trasporti
– Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
– Mobilità intelligente

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e avere una durata non superiore a 36 mesi. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa ed, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
– il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
– il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi.

Fermo restando l’ammontare massimo degli incentivi, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa, ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l’Accordo per l’Innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento de progetto.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’Innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero la domanda di agevolazione corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione. Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo.

Modalità e scadenze: vedi decreto direttoriale 14 novembre 2022.

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