La tutela degli oggetti replicabili in stampa 3D

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Negli ultimi anni, l’Unione Europea si è sempre più occupata delle problematiche relative alla stampa 3D e all’additive manufacturing, sottolineando la necessità di una regolamentazione armonizzata e specifica fra i Paesi dell’Unione Europea che chiarisca i confini della tutela delle creazioni che da essa scaturiscono. Eppure, ad oggi, questa lacuna non è ancora stata colmata, creando incertezze tra i produttori e i consumatori.

Da diversi anni, la produzione di beni attraverso la stampa tridimensionale degli stessi partendo da un file digitale ha cominciato a interessare numerosi settori e fasi del processo produttivo.

Ormai non più relegata a un mercato di nicchia, il processo di additive manufacturing è applicato nell’edilizia, nei dispositivi medici, nella moda e nella produzione di macchinari e componenti e in molti altri settori.

Tra i principali fattori di questa espansione, ci sono le indubbie utilità e gli indubbi vantaggi procurati da questa tecnologia, ma anche il costo sempre più economico delle stampanti tridimensionali dovuto anche alla sempre più forte concorrenza.

In questi anni, tuttavia, non sono state del tutto risolte a livello legislativo le problematiche sollevate da molti autori, compresa la sottoscritta, in Italia e all’estero e relative alla tutela della tecnologia e, in particolare, alle realizzazioni materiali che scaturiscono dalle stampanti 3D rispetto alle possibili imitazioni da parte di chi sfrutta, in maniera illecita, le creazioni altrui e che potrebbe utilizzare le stampanti proprio per porre in essere comportamenti contraffattori.

La stampa 3D è un processo che consiste nel realizzare oggetti solidi tridimensionali a partire da un file digitale, posizionando strati successivi di materiale fino a creare l’intero oggetto.

Questo procedimento viene definito, appunto, additive manufacturing.

Spesso per creare un prodotto attraverso questo processo, gli utilizzatori realizzano un disegno virtuale dell’oggetto che vogliono stampare o creare, e poi preparano un file digitale in un programma compatibile adatto alla stampa.

Questo file può essere differente secondo il modello di stampante utilizzato e il suo sistema operativo (di solito si tratta di un file CAD) che è il formato maggiormente utilizzato nella progettazione di questi file.

L’utilizzatore (sia esso lo stesso produttore della stampante, un tecnico o un designer, oppure un soggetto privato con una stampante 3D domestica) carica il file nella stampante 3D, mentre quest’ultima realizza l’oggetto strato per strato.

stampa 3dIn alcuni casi, in modelli di stampanti più avanzate, è possibile scannerizzare tridimensionalmente un oggetto e riprodurlo, con differenti livelli di qualità e precisione a seconda dei materiali e dei supporti utilizzati.

Tutela della proprietà intellettuale degli oggetti stampati 3D: le problematiche

Le problematiche in materia di tutela della proprietà intellettuale di questi oggetti sono molteplici.

Anzitutto, la possibilità di replicare un oggetto fisico partendo da un disegno digitale o riproducendolo direttamente, comporta la possibilità di ottenere una copia di un prodotto che potrebbe essere protetto da un marchio, da un brevetto, da un diritto di autore o da un design altrui.

Nello stesso modo, l’utilizzo di file CAD altrui o l’utilizzo di un software per ottenere la realizzazione dell’oggetto 3D tramite la stampante può generare problemi di diritto di autore.

Questa problematica può essere meno rilevante per quanto riguarda le copie degli oggetti generati dalla stampa 3D a uso privato ed essenzialmente domestico, ma – quando questo processo di riproduzione viene utilizzato in ambito professionale e industriale si può trattare di una riproduzione illecita, che può dare luogo a una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di colui che, legittimamente, li detiene sul prodotto replicato.

Oltre a questi temi che riguardano la riproduzione illecita dei file CAD e degli oggetti che scaturiscono dalla stampa 3D, si aggiunge la problematica della possibile contraffazione della stessa stampante 3D, che pure potrebbe essere oggetto di comportamenti illeciti da parte di terzi.

Questi problemi hanno destato già in passato notevole preoccupazione e incertezza da parte di operatori industriali e professionali e le istituzioni comunitarie hanno più volte posto la propria attenzione alla problematica, che è resa ostica da molti fattori fra i quali la non sempre lineare qualificazione giuridica delle stampanti 3D e degli oggetti che ne scaturiscono, i quali potrebbero, a seconda dei casi, essere considerati dispositivi medici, ricambi di auto o altro, con conseguente applicazione di norme regolatorie molto diverse fra loro.

La possibilità di creare, riprodurre, modificare, copiare, trasferire, condividere, pubblicare e scaricare rapidamente file CAD per la stampa, congiunta al costo sempre più economico delle stampanti, è stata al centro di una Risoluzione del Parlamento Europeo (2020/C 118/02), il quale ha formulato un invito alla Commissione Europea a legiferare sul punto, prendendo in considerazione gli aspetti di proprietà intellettuale e della responsabilità civile connessi alla diffusione di questa tecnologia.

La Commissione Europea ha di seguito predisposto un corposo report sulle implicazioni della stampa 3D in materia di proprietà intellettuale [1] che, nelle oltre 250 pagine, analizza possibili strumenti per la tutela brevettuale, di marchio e di copyright sia dei file CAD che dei materiali e prodotti replicati.

Il report conclude affermando che la regolamentazione in questo settore risulta complessa perché vi sono differenti aspetti da considerare, non ultimo il fatto che i file CAD sono sia un software (astrattamente proteggibile in diversi modi), sia un disegno che potrebbe essere tutelabile in base a diversi tipi di protezione.

stampa 3dSuccessivamente e nel giugno 2021, sempre la Commissione Europea, ha pubblicato un’analisi mirata del settore in vista dell’iter di modifica alla Direttiva Macchine del 2006 che dovrebbe concludersi nel 2023 con un nuovo Regolamento.

Ad oggi, tuttavia, non vi è stata ancora una specifica regolamentazione sul punto e le tematiche che hanno dato origine a controversie in questo settore sono state finora variamente sostenute da argomentazioni riconducibili a tutele di diversa natura da parte dei giuristi, compresa la sottoscritta, che si sono occupati professionalmente dell’argomento.

La mancanza in questo settore, come già paventato dalla Risoluzione del Parlamento Europeo, comporterà sempre maggiori contrasti tra chi crea e progetta il disegno e chi materialmente produce il prodotto, senza avere in precedenza previsto adeguate protezioni per il titolare dei diritti, nonché per il produttore o il progettista.

È auspicabile, pertanto, che l’iter di discussione e approvazione del nuovo Regolamento Macchine prenda in considerazione anche questi aspetti, per evitare che si perda anche questa occasione per fornire un corretto inquadramento alla problematica illustrata.

[1] Commissione europea, Direzione generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI, Mendis, D., Bernd Nordemann, J., Ballardini, R., et al., The Intellectual Property implications of the development of industrial 3D printing, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2873/85090

di Michela Maggi

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