Fondo di Garanzia, tutte le news 2024

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Interessante novità per le piccole e medie imprese: dal 1° gennaio è vigente la riforma del Fondo di Garanzia, con una nuova platea di beneficiari, importi, costi e aliquote. 

É entrata in vigore il 1° gennaio 2024 la riforma del Fondo di Garanzia per le Pmi, in applicazione del cosiddetto “DL Anticipi”. Lo ricorda il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul suo sito istituzionale.

Validità 12 mesi

Le nuove disposizioni, che avranno validità per dodici mesi, confermano alcune novità introdotte nel periodo pandemico come l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, l’ammissibilità per small mid cap (imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), per enti del terzo settore ed enti religiosi, la gratuità per le microimprese. Sono ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.

Nuove aliquote

Infatti, mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. In generale, è l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura che risulta semplificata rispetto alla normativa pre pandemica. Eccole nel dettaglio:
– 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, Nuova Sabatini; per startup, startup innovative, incubatori certificati ed enti del terzo settore
– 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione)
– 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione)
– 50% per operazioni di capitale di rischio
– 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative
– 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità

Operazioni di importo ridotto

Novità per le operazioni di importo ridotto: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti Confidiautorizzati” (senza l’applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità).

Enti terzo settore

Per gli enti del terzo settore, l’importo ammissibile per ciascuna operazione è di 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell’ammissibilità), se iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore e al Repertorio economico amministrativo. Senza l’iscrizione al citato Repertorio, questa tipologia di soggetti beneficiari è ammissibile solo utilizzando le risorse di una specifica sezione speciale di prossima istituzione.

Commissioni

Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid-cap (1,25%). Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, Confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.

Simone Finotti

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