Cromo esavalente: autorizzazione, restrizione o altro?

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Dopo 10 anni persi sulla strada dell’autorizzazione, la Commissione europea prova ora a percorrere la via della restrizione all’uso del cromo esavalente. E se la scelta giusta fosse invece implementare la legislazione europea in materia di sicurezza e salute sul lavoro?

La Cross-Industry Initiative (CII) ovvero “Iniziativa multisettoriale per una migliore regolamentazione della gestione delle sostanze chimiche” (https://www.cii-reach-osh.eu) è stata costituita a inizio del 2015 come una libera aggregazione di soggetti che condividono l’obiettivo di contribuire a una migliore regolamentazione dell’uso delle sostanze chimiche.

A oggi, fanno parte della CII oltre 60 tra associazioni di settore nazionali (tra le quali Assogalvanica), europee e mondiali che rappresentano tanto produttori quanto utilizzatori di sostanze chimiche, e inoltre alcune grandi, piccole e medie imprese.

La CII svolge un’intensa attività di sensibilizzazione degli enti coinvolti nel processo di regolamentazione delle sostanze chimiche, attività che si concretizza nella redazione e diffusione di documenti tecnici, organizzazione di eventi, incontri con funzionari della Commissione europea.

Il principio ispiratore della CII è che per regolamentare al meglio i rischi causati dalle sostanze chimiche bisogna identificare, adottare e implementare le misure di gestione più efficaci per affrontare il rischio specifico di ciascuna sostanza.

Sembra un’ovvietà ma non è così dal momento che, ad esempio, Regolamento REACH e legislazione europea in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ovvero l’Occupational Safety and Health (OSH), hanno ampi margini di sovrapposizione, con il risultato che né le imprese né le autorità di controllo sanno più a cosa fare riferimento.

Facciamo un esempio concreto

A quale soglia di esposizione deve conformarsi oggi un’impresa che abbia ricevuto l’autorizzazione REACH all’uso del triossido di cromo? Al limite di esposizione professionale (OEL) di 0,010 mg/m3 (sarà 0,005 mg/ m3 a partire dal 18 gennaio 2025) stabilito dalla Direttiva 2004/37/CE o al valore utilizzato per l’analisi socioeconomica presentata nella domanda di autorizzazione?

L’obiettivo principale dell’azione della CII è ora rappresentato proprio dalla relazione tra il Regolamento REACH e la legislazione OSH. Al riguardo la CII ha elaborato i seguenti dieci brevi messaggi che spiegano quale sia la propria posizione (libera traduzione dall’inglese a cura di Assogalvanica).

1- L’Unione europea dispone di una consolidata procedura finalizzata a proteggere i lavoratori dalle sostanze pericolose

Una procedura ben strutturata, articolata in sette fasi, basata su dati e informazioni scientifiche e che coinvolge la Direzione Generale per l’Occupazione (EMPL) della Commissione europea, il Comitato di Valutazione dei Rischi (RAC) dell’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e le parti sociali è stata istituita con l’obiettivo di definire limiti di esposizione professionale (OEL) capaci di proteggere i lavoratori.

2- Il Regolamento REACH e la legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro (OSH) si completano a vicenda nella gestione del rischio chimico sul posto di lavoro

Sebbene Regolamento REACH e legislazione OSH si applichino entrambi al luogo di lavoro è quest’ultima ad essere particolarmente dedicata al sito. La legislazione OSH adotta infatti un approccio olistico al luogo di lavoro e copre naturalmente anche usi che non rientrano nell’ambito di applicazione del REACH.

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