Un piano integrato per accrescere la cultura della sicurezza   

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Dal piano integrato per la salute e sicurezza all’accordo stato-regioni del 17 aprile 2025 di aggiornamento degli obblighi formativi. una rinnovata energia per lo sviluppo di un approccio che vada oltre il mero adempimento alle normative per portare allo sviluppo di una cultura della sicurezza diffusa.

La conferenza Stato-Regioni ha approvato l’Accordo (ASR) che aggiorna la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previsti dal decreto legislativo n°81 del 2008. L’accordo del 17 aprile 2025 era atteso da molto tempo e si inserisce nel quadro di una sempre più elevata attenzione al problema della sicurezza sul lavoro, un filone che ha visto a gennaio 2025 il varo del “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, per un Italia più giusta e più sicura” emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Gli obbiettivi indicati nel piano sono:

  1. Sensibilizzazione e formazione di giovani e dei lavoratori
  2. Sostegno alle imprese
  3. Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo
  4. Attuazione di controlli mirati e coordinati.

Vediamo come nel piano si faccia un esplicito e prioritario riferimento alla sensibilizzazione e formazione come primo strumento di prevenzione che deve essere adeguato non solo per affrontare e ridurre gli effetti dei rischi noti, ma per tener conto di quelli nuovi ed emergenti come previsto nei documenti strategici degli enti sovranazionali (Strategia Europea per la SSL 2021-2027 ed Agenda ONU 2030). Il piano si preoccupa quindi in primis di considerare l’impatto sul mondo del lavoro di fenomeni come l’evoluzione demografica, le pandemie, il cambiamento climatico e la transizione verde, la digitalizzazione la robotizzazione e l’utilizzo della Intelligenza Artificiale.

Anche il secondo obbiettivo indicato prevede sostegni finanziari erogati dall’INAIL per realizzare progetti di formazione di natura prevenzionale particolarmente orientati sui rischi emergenti (grazie ad iniziative in collaborazione con le organizzazioni sindacali e datoriali sono previsti per l’anno 24 Milioni di euro), mentre il rinnovo dei bandi ISi promette di far raggiungere uno stanziamento di oltre un miliardo di euro nel biennio. Anche la riduzione dei tassi applicati alle aziende virtuose è una ulteriore forma di sostegno diretto alle imprese che investono in sicurezza, nel 2023 ne hanno beneficiato 28.000 imprese per un valore complessivo di 178 milioni di euro.

A queste spinte positive verso gli operatori per stimolare lo sviluppo di una cultura della sicurezza si accompagna una politica di rafforzamento della vigilanza e del controllo, il piano indica anche i settori prioritari di intervento, in primis ovviamente quelli più rischiosi in assoluto (edilizia ed agricoltura) ma anche impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue.  In linea con il primo obbiettivo indicato nel piano del Ministero del Lavoro si inserisce l’accordo tra Governo e regioni focalizzato sulla formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro accordo che è in attesa di pubblicazione mentre scriviamo.

L’accordo stato regioni del 17 aprile 2025

Il nuovo accordo sostituisce i precedenti del 2011 e 2012 ed in primis ridefinisce la durata minima dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro per tutte le figure organizzative coinvolte:

  • LAVORATORI: Il corso base che varia da 8 ore per rischio basso a 12 ore per rischio medio è per il nostro settore di 16 ore (rischio alto). L’ Aggiornamento di minimo 6 ore ha una periodicità di 5 anni. L’adeguamento alle previsioni dell’ASR avviene entro le scadenze previste per i corsi in essere attualmente. Le ore indicate non comprendono le ore da effettuarsi come addestramento così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.lgs. n. 81/08, ove previsto.
  • PREPOSTI: Al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione (generale e specifica) per lavoratori. Il corso si deve articolare in minimo 12 ore, aumentate quindi rispetto alle 8 ore previste in precedenza. L’ Aggiornamento periodico di minimo 6 ore diventa biennale mentre precedentemente era quinquennale. Entro 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si dovrà procedere all’adeguamento all’ASR se l’ultimo intervento formativo è stato eseguito da oltre un biennio, altrimenti l’aggiornamento potrà essere effettuato alla scadenza. I corsi potranno tenersi in presenza o in modalità di videoconferenza sincrona. Non è consentito l’e-learning.
  • DIRIGENTI: Il corso base è di 12 ore minimo con un aggiornamento di minimo 6 ore da effettuarsi ogni 5 anni. L’adeguamento andrà effettuato entro la scadenza dei corsi in essere.
  • DATORE DI LAVORO: I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.  È una novità l’obbligo di minimo 16 ore di formazione per il datore di lavoro con un corso base da effettuarsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR, l’aggiornamento di minimo 6 ore dovrà essere effettuato ogni 5 anni.
  • CORSO PER DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008: Oltre al modulo comune di 8 ore ci sono i corsi di formazione specifica per settore che sono di durata variabile, l’aggiornamento minimo di 8 ore deve essere effettuato ogni 5 anni. Non è consentito l’e-learning.

Oltre a queste previsioni destinate alle singole figure ci sono nuove previsioni di formazione consentita solo nella forma in presenza per:

  • CORSO PER LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI (dpr n. 177/2011). Formazione base di 12 ore da effettuarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni con un aggiornamento di minimo 4 ore da effettuarsi ogni 5 anni.
  • ATTREZZATURE DI LAVORO. Questa formazione avrà durata variabile a seconda della specifica attrezzatura   Aggiornamento di almeno 4 ore ogni 5 anni. L’adeguamento dovrà essere effettuato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’ASR. Per fare un esempio: Corso di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, vi sarà una parte teorico-tecnica 8 ore ed una parte pratica 4 ore. Al termine del modulo teorico-tecnico vi sarà una verifica di apprendimento a risposta multipla che si intenderà superata con almeno il 70 % di risposte esatte. Il superamento di questa prima prova è propedeutico alla prosecuzione del corso nei moduli pratici specifici (che distinguono i diversi tipi di carrelli elevatori). Al termine di ognuno dei moduli pratici dovrà essere effettuata una prova pratica di verifica finale.

Nell’accordo si provvede alla precisa regolamentazione della didattica digitale che deve essere controllata. Permessa la videoconferenza sincrona per tutti i corsi teorici se rispetta i requisiti tecnici ed i sistemi di tracciabilità della partecipazione. I corsi di formazione debbono prevedere la presenza per il 90% della durata dell’evento formativo e dei corsi di aggiornamento. Nella formazione in videoconferenza sincrona dovranno essere rispettati tali vincoli. Diventano stringenti gli standard di controllo delle presenze e quelli delle verifiche finali di apprendimento. Il tutor o il docente dovranno verificare costantemente la presenza dei discenti, mediante visualizzazione delle finestre, chiamate ai discenti, sondaggi, richieste via chat. In caso in cui il discente debba assentarsi per un periodo prolungato dovrà chiedere l’abbandono del collegamento, questo dovrà essere successivamente ripristinato con la modalità di accesso autorizzato e registrato con l’orario di abbandono e di ripristino.

Conclusioni

Il nuovo accordo stato regioni di aprile 2025 non è ancora stato pubblicato ufficialmente nel momento in cui scriviamo. Esso si sostanzierà definitivamente in un corposo documento che l’azienda deve considerare al più presto per rielaborare i propri piani formativi con particolare riguardo alle scadenze da rispettare sia per gli aggiornamenti periodici sia per gli adempimenti formativi previsti ex-novo, come il corso base per il datore di lavoro. Il documento integrale contiene quindi tutte le indicazioni necessarie per la pianificazione delle attività formative in materia di SSL come previsto dal D.lgs. 81/2008 ivi inclusi i contenuti teorici e tecnici da considerare nell’attuazione dei corsi, le metodologie e le modalità organizzative, incluse quelle di valutazione sia dell’apprendimento che del processo formativo per condurre la necessaria rielaborazione che recepisca i miglioramenti che via via si rendano necessari.

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