EU Inc. , la nuova società europea

Marianna Capasso

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EU Inc.

EU Inc., la nuova forma societaria europea, di cui si discute negli ultimi mesi, potrebbe presto diventare una realtà, offrendo interessanti benefici alle imprese europee e, soprattutto, a chi ha voglia di operare al di là dei confini nazionali, nel grande territorio dell’Unione. L’hanno già definita la Delaware europea. Ma forse fa più effetto il sintagma “28° regime”.

Il nome ufficiale è EU Inc. (European Innovative Company) e si tratta di un nuovo regime giuridico societario armonizzato, frutto del combinato disposto di più azioni e politiche europee.

Seguendo gli orientamenti della Commissione (per il quinquennio 2024-2029) e le proposte della Bussola della competitività, nel 2025 ha preso forma l’idea di creare un “28° regime” nell’ambito di una strategia più ampia volta a rafforzare la competitività dell’economia europea. In questo modo, le imprese innovative europee (ma anche quelle classiche), potranno operare secondo un unico insieme armonizzato di norme, nell’ambito del diritto societario, fallimentare, del lavoro e tributario.

Verrà quindi istituito un nuovo regime societario che favorirà tutte le compagini ma, soprattutto, eliminerà una serie di ostacoli burocratici per le startup.

Dalla teoria, poi, si è passati alla pratica: il 18 marzo 2026, la Commissione ha pubblicato una Proposta di Regolamento, finalizzata all’istituzione della forma societaria europea standardizzata. In attesa che il testo sia analizzato e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione – con possibili modifiche, approvazioni e anche bocciature – familiarizziamo con quella che potrebbe essere la futura forma giuridica più adottata nei prossimi anni.

Una disciplina unica

Mentre nel mondo basta un semplice click per muovere capitali, con un veloce passaggio di dati, in Europa ci vogliono ancora settimane (e a volte mesi) per costituire una società o avviare un’attività in un altro Paese. Le barriere interne pesano anche sull’economia regionale, forse più dei dazi esterni, secondo la Presidente della Commissione europea.

Questo perché gli imprenditori intenzionati a espandersi oltre confine si trovano a fare i conti non con un vero mercato unico, ma con 27 sistemi giuridici differenti e oltre 60 forme societarie nazionali. Una pericolosa frammentazione che sottrae tempo e risorse all’innovazione e alla crescita, e che necessita di un cambiamento, al più presto.

Da questa esigenza nasce la proposta di Regolamento europeo per l’istituzione della Eu Inc., che potrebbe offrire un quadro normativo unico e semplificato per le imprese all’interno dell’UE. Si parla di “28° regime”, per indicare quell’ulteriore tassello, uno in più rispetto ai 27 degli Stati Membri: un regime che è comune a tutti, e che si affianca ai sistemi giuridici già in uso (sostituendoli, ma non sempre).

Si lavora per configurare un unicum normativo, a livello europeo, con specifiche azioni, regole e semplificazioni. Le imprese potranno adottare il nuovo (futuro) impianto regolatorio, superando così la complessità operativa dei diversi statuti nazionali.

La proposta di Regolamento, come presentata dalla Commissione, si compone di 109 articoli, partendo da numerosissimi “considerando” – quelle preziose premesse che fotografano le esigenze e le necessità che hanno portato alla scelta giuridica. La nuova forma societaria europea non è un regime obbligatorio, bensì facoltativo, pensato principalmente per le imprese innovative ma non vietato a tutte le altre.

Dopo le disposizioni generali (oggetto, definizioni, caratteristiche, norme applicabili, sede, statuto e principi di digitalizzazione), la normativa regola la costituzione della società e l’utilizzo dell’infrastruttura digitale europea per la registrazione e gli adempimenti iniziali.

Viene altresì disciplinata la registrazione e la scelta di eventuali succursali, così come la mobilità transfrontaliera. Il Capitolo V si focalizza sull’organizzazione interna della società e sulla governance, mentre il Capitolo VI definisce i dettagli su finanziamento, azioni, distribuzioni degli utili e tutela degli investitori.

È interessante il regime armonizzato riportato nel Capitolo VII, sulla partecipazione azionaria dei dipendenti (EU Employee Stock Option Plan), mentre dall’articolo 92 in poi si normano le procedure straordinarie, dalla liquidazione alle altre condizioni di insolvenza – arrivando anche alle sanzioni. Nella proposta di Regolamento sono inseriti anche alcuni allegati, relativi a modelli standardizzati e formulari digitali.


«In tutta l’Unione, gli imprenditori che vogliono espandersi sono le prime vittime della frammentazione normativa. Invece di un unico mercato, si trovano di fronte a 27 sistemi giuridici e più di 60 forme societarie nazionali. Le conseguenze sono concrete. Il tempo e il denaro spesi per sbrigare le pratiche burocratiche non vengono impiegati per creare o innovare. Ovviamente, questo deve cambiare e in fretta.»

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea


Il modello della EU Inc.

I 27 sistemi societari nazionali diversi, con norme e procedure differenti, creano una condizione difficile per le imprese, tra costi elevati, incertezza giuridica e ostacoli alla crescita transfrontaliera. Tra le varie difficoltà, una delle principali riguarda l’individuazione degli investitori per le startup, con tutte le conseguenze negative che da qui poi derivano, con una limitazione della competitività europea rispetto ad altre aree globali.

La proposta della Commissione stabilisce che l’entità può essere costituita in uno dei 27 Stati membri, con riconoscimento su tutto il territorio dell’Unione. La disciplina applicabile resta quella del Regolamento, sebbene siano previste integrazioni rispetto ai diritti nazionali, per le materie non soggette ad armonizzazione.

In linea di massima, infatti, restano di competenza nazionale tutte le materie non direttamente funzionali alla struttura uniforme della società: ci riferiamo quindi a lavoro, fiscalità, responsabilità civile e diritti reali. L’insolvenza è border line, a metà tra le due sponde.

I tutti i casi, la Eu Inc. può essere utilizzata non solo da startup e scale-up ma da tutte le imprese: sarà possibile quindi “nascere” direttamente con la specifica forma o anche diventarlo, tramite trasformazione, fusione o scissione (anche transfrontaliera).

È fondamentale che la società abbia una propria identità e sia riconoscibile: dovrà infatti includere la denominazione “EU Inc.” non traducibile. Andrà registrata in modo uniforme, e dovrà risultare facilmente verificabile tramite registri interconnessi. In questo modo si rafforza la trasparenza, la fiducia degli investitori e la riconoscibilità giuridica.

Lo Statuto, poi, dovrà risultare un documento unico e armonizzato, e riportare un contenuto minimo obbligatorio. La lingua che verrà utilizzata per lo stesso dovrà essere sia l’inglese commerciale che la lingua del Paese dove ha sede materialmente la società. Con questa tipologia di standardizzazione si riducono quindi i costi di traduzione e l’incertezza normativa, con un abbattimento degli oneri amministrativi.

È interessante l’aspetto innovativo della disciplina (in termini burocratici): il Regolamento, infatti, imporrebbe un modello completamente digitale per le varie fasi della Eu Inc., dalla costituzione alla gestione, dagli investimenti alla chiusura della società.

Per la costituzione è poi prevista una registrazione rapida e semplificata, attraverso l’utilizzo di una piattaforma europea centralizzata: il tutto si perfezionerà in 48 ore, con un costo massimo di 100 euro (attraverso l’utilizzo di modelli standard).

Sarà sempre necessario un controllo preventivo amministrativo, giudiziario e notarile (nello Stato Membro di appartenenza), e sarà possibile creare filiali o controllate digitalmente. Per velocizzare la procedura viene adottato il cosiddetto principio “once-only” (“una tantum”): le imprese saranno tenute a fornire i dati una sola volta, attraverso una condivisione automatica intraeuropea.

I benefici per startup e scale-up

L’UE ha necessariamente bisogno di concentrarsi sulla ripresa della propria competitività, eliminando il divario con altre importanti economie, soprattutto in riferimento a innovazione e produttività – al fine di trainare la propria crescita.

Sebbene la regione appaia attrattiva per le imprenditorie internazionali – grazie a un mercato dalle solide infrastrutture – è invece in ritardo, soprattutto quando si parla di startup e scale-up. Queste imprese emergenti – agili, propense al rischio e innovative – sono propulsori del futuro, promuovendo lo sviluppo e contribuendo alla piena occupazione.

EU Inc.

Tuttavia, mentre aumentano le sfide economiche, un quadro giuridico obsoleto (quale quello europeo) rischia di frenare il progresso, imponendo una frammentazione delle norme societarie, frutto di un disallineamento tra gli Stati membri. Si impedisce, così, l’espansione, a livello transfrontaliero.

Di fatto, oggi una giovane impresa che vuole espandersi in più Stati Membri si troverà a fare i conti con sistemi societari diversi, burocrazie nazionali, costi elevati e regole non uniformi su quote, azioni e stock option. Con l’Eu Inc, invece, le startup potranno scalare più facilmente, ovunque all’interno del mercato unico: non saranno obbligate ad aprire strutture legali separate, né a rendere più attrattivi gli strumenti di equity per i talenti.

Non dovranno farsi in quattro, per facilitare l’ingresso di investitori internazionali soprattutto di venture capital. E magari, allora, decideranno di restare in Europa, evitando di scappare negli USA, come sempre più spesso accade.

L’innovazione, oltre i confini geografici

Secondo la definizione della Commissione, la EU Inc. è la “pietra angolare” del 28°regime, coprendo (con il suo insieme completo di regole) l’intero ciclo di vita di un’azienda. L’adozione della nuova forma societaria europea facilita l’avvio e la crescita delle attività in Europa, con una maggiore attrattività, costi inferiori e un numero limitato di fallimenti.

Secondo le stime, in dieci anni la riduzione degli oneri amministrativi dovrebbe generare un risparmio compreso tra i 328 e i 440 milioni di euro, con un beneficio per tutte le imprese, sebbene saranno principalmente startup e scale-up innovative a trarne un indubbio vantaggio.

Muovendosi liberamente nel mercato unico, le imprese saranno privilegiate senza alcuna penalizzazione: potranno infatti accedere ugualmente ai finanziamenti e operare senza soluzione di continuità a livello transfrontaliero, in tutte le questioni relative alla loro attività.

Indipendentemente dalla nazionalità dell’imprenditore, costui sarà libero di scegliere lo Stato UE in cui preferisce insediarsi: esisterà infatti un Registro centrale a livello dell’Unione, una sorta di interfaccia europea che collega tutte le piattaforme statali – dove sarà possibile registrarsi presentando tutte le informazioni richieste. Il vantaggio della semplificazione favorirà l’innovazione, e le imprese potranno così concentrarsi sui loro progetti e sulle operazioni commerciali.

Intanto, mentre la proposta fa il suo iter, si pensa anche all’aspetto giurisdizionale: gli Stati membri dovranno designare tribunali specializzati per le società EU Inc. Se si concentrano le competenze in un unico sistema, le decisioni (le Sentenze, rectius) risulteranno più coerenti, con una maggiore rapidità dei procedimenti avendo ridotto al minimo le strozzature.

Si potrebbe inoltre fare affidamento su un corpo giudicante specializzato e competente in materia. Uno dei punti forti del Regolamento dovrebbe infine riguardare la semplificazione delle procedure di insolvenza, sia per le startup che per tutte le imprese. Insomma, quello che traspare dalla proposta è uno scenario positivo per le imprese, che si troveranno a operare in un ambiente più favorevole sin dalla loro nascita, ma anche dopo, volendo.

È chiaro che, riducendo gli ostacoli burocratici e le differenze tra ordinamenti nazionali, la proposta dovrebbe rafforzare la fiducia degli investitori e facilitare le operazioni transfrontaliere. Ma è anche vero che tanto dipenderà dalle stesse compagini, dalla loro voglia di mettersi in gioco e superare le barriere mentali, che spesso frenano più di quelle fisiche. Perché l’innovazione parte anche (e proprio) dalla testa.

L'insolvenza come fase fisiologica
La proposta dell’EU Inc. punta a rendere più semplici e veloci le procedure di insolvenza (fallimento o liquidazione) sia per le startup che per tutte le altre imprese. Sono introdotte modifiche che puntano a ridurre le complessità, i costi e i tempi degli iter per la gestione della crisi d’impresa, considerando che gli attuali risultano particolarmente ostici.

Viene introdotto un criterio unico per avviare il procedimento, nel caso in cui l’impresa sia impossibilitata a pagare i propri debiti, ad esempio. Dunque, niente verifiche aggiuntive o requisiti nazionali differenti: la regola vale per tutte le EU Inc. Si potrà utilizzare un modulo standard per presentare le richieste e non bisognerà necessariamente ricorrere a un avvocato – in linea con gli obiettivi di spending review e snellimento burocratico.

Si prova poi a favorire una rapida definizione dell’accertamento crediti, dando per buono l’elenco predisposto dall’amministratore della procedura o dall’impresa. La chiusura deve quindi essere rapida, digitale, poco costosa e uniforme in tutta l’UE. Si tratta di una scelta che ricorda molto il modello statunitense, dove l’insolvenza appare come una fase fisiologica delle attività e non un percorso eccessivamente penalizzante, che rischia di mortificare e scoraggiare lo slancio imprenditoriale.

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