Le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

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IL Decreto Legge N. 48 del 4 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale numero 103 è entrato in vigore il 5 maggio 2023 e reca alcune importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.lgs. 81/2008.

Il Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023 reca alcune importanti modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL) D.lgs. 81/2008; in particolare vengono modificati tra gli altri i seguenti articoli:
– L’art. 18 sugli Obblighi del Datore di Lavoro (DDL) e del Dirigente (ed art. 71 Obblighi del DDL)
– L’art. 21 sulle disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare come da art. 230 bis del Codice Civile e relative ai lavoratori autonomi
– L’art. 25 sugli obblighi del Medico Competente (MC)
– L’art. 37 relativo alla formazione sia dei lavoratori che dei loro rappresentanti
– L’art. 72 relativo agli Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di macchinari, attrezzature o utensili in generale e del collegato articolo 87 sanzionatorio per datori di lavoro, i dirigenti, i noleggiatori e concedenti in uso inadempienti
– L’art. 73 che affronta la “informazione formazione ed addestramento”

Il legislatore ha voluto estendere l’importanza della figura del Medico Competente, in primo luogo rendendone necessaria la nomina non solo in presenza di rischi che impongano la sorveglianza sanitaria (ad esempio rischio rumore, rischio chimico) ma anche quando questo sia previsto nella redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). In secondo luogo il Medico Competente è “obbligato” a richiedere la cartella sanitaria personale del singolo lavoratore al datore di lavoro precedente. Infine, onde evitare l’assenza dagli adempimenti medici in azienda, il medico che si trovi in grave impedimento ad esercitare la sua funzione è tenuto a nominare un sostituto affinché non venga a mancare questa competenza nella tutela della salute e sicurezza del lavoratore.

In generale il coinvolgimento della figura del Medico Competente continua quindi ad essere incrementato nella successione dei continui ritocchi al TUSL.

Il secondo grande tema che viene investito dalle modifiche è quello della formazione. A tal proposito si prevede vi sia uno specifico accordo nella Conferenza Stato-Regioni che dovrà individuare le modalità di controllo delle attività di formazione, sia in termini di rispetto in generale degli adempimenti accordati, sia rispetto al particolare soggetto erogante la formazione o utente della stessa. In quest’ultimo caso l’intento è quello di evitare quelle pratiche tendenti a simulare l’esecuzione delle attività formative con false attestazioni.

Il terzo filone è quello che tende alla prosecuzione di previsioni legislative votate specificatamente a tutelare la sicurezza del lavoratore in quanto tale, non solo inteso come dipendente ma inteso tout court.

Si prosegue quindi nell’estensione dell’obbligo formativo al Datore Di Lavoro (DDL) e del lavoratore autonomo, tenendo conto quindi di tutta una serie di infortuni che vanno a colpire queste figure nel momento in cui esercitano la professione. Quindi il Datore Di Lavoro che utilizza attrezzature che richiedano particolari conoscenze (art. 71 c.7) dovrĂ  provvedere anche alla propria formazione ed addestramento specialistico per una conduzione delle operazioni lavorative in sicurezza con un obbligo che viene anche sanzionato.

Le integrazioni al D.lgs. 81/2008 proseguono prevedendo l’obbligo per il lavoratore autonomo di adottare le idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV.

Inoltre si prevede una modifica dell’art. 72 al comma 2 in cui chiunque vende, noleggia o concede in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchiature o utensili deve mantenere, per tutta la durata del contratto di concessione all’uso, un’autocertificazione del locatario utilizzatore o DDL che attesti l’avvenuta formazione ed addestramento all’uso specifico di coloro che sono, in concreto, destinati ad operare con gli strumenti oggetto del noleggio o concessione, in conformitĂ  alle disposizioni previste dal Titolo III e dalle norme specifiche.

Conclusioni

Le integrazioni e modifiche attuate con questo decreto non fanno che confermare quindi la linea di tendenza che pone l’accento su alcuni aspetti che diventano sempre più imprescindibili per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Richiamiamo le modifiche intervenute col precedente D.L. 146/2021 che introdusse l’obbligo formativo per il Datore Di Lavoro come figura apicale della organizzazione, figura che deve essere formata alla pari dei dirigenti e preposti dell’organizzazione stessa.

In questo decreto che abbiamo analizzato dopo la sua conversione in legge (nel numero 3 del 2022 di Trattamenti & Finiture) si iniziò a considerare con maggiore enfasi la necessità non solo di formare ma anche più specificatamente di “addestrare” il lavoratore ai compiti assegnati.

Anche in questo ultimo decreto non manca certamente il richiamo continuo alla necessità dell’addestramento.

L’altra tendenza legislativa è quella che sottolinea come sia necessaria la responsabilizzazione estesa a tutte le figure coinvolte. A tal proposito il decreto del 2021 si concentrò sul DDL e sulla figura del preposto.

L’ultimo decreto di modifica del 2023 si focalizza sul Medico Competente (MC), una figura di per sé esterna all’organizzazione e che, proprio per questo motivo, spesso in passato poteva aver manifestato qualche problema di coordinamento con il Sistema della Gestione della Sicurezza Aziendale. Quindi si richiama ad una maggior responsabilizzazione del MC che dovendo assicurare la sua funzione,
ritenuta essenziale al di là di qualsiasi impedimento anche grave, dovrà indicare in ogni caso il suo sostituto. Di fatto poi, la nomina del MC diventa un must per l’organizzazione aziendale prescindendo dagli obblighi previsti per la sorveglianza sanitaria, sarà sufficiente il Documento di Valutazione dei Rischi per prevedere l’obbligo della nomina del MC che dovrà assicurare quella continuità di assistenza al lavoratore attraverso la richiesta della cartella sanitaria al DDL precedente.

Infine si può rilevare come la modifica sostanziale del mercato del lavoro, con la crescita della componente del lavoro autonomo, l’aumento del popolo delle partite IVA, la tendenza all’utilizzo di lavoratori autonomi in più settori produttivi induce il legislatore ad assicurarsi che ciò non provochi anche l’esternalizzazione e l’aggravio dei rischi per la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Pertanto la formazione del lavoratore autonomo e del DDL diventa uno strumento per tutelare la persona, spesso l’artigiano, che sempre più spesso viene coinvolta da infortuni sul lavoro.

Ultima, ma non certo meno importante, la stretta contro l’elusione degli obblighi formativi, essa appare come un trend sempre più evidente se consideriamo quanto viene stabilito per l’attuazione e il controllo degli obblighi formativi con il rimando alla Conferenza Stato-Regioni.

di Lorenzo Dalla Torre

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