Legge di Stabilità: arriva l’Imu sui macchinari “imbullonati”

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montacarichiIn queste settimane si è diffusa una certa agitazione a causa delle notizie, diffuse da diversi organi di informazione, relative all’obbligo di assoggettare ad Imu i macchinari cosiddetti “imbullonati”, cioè saldamente ancorati al suolo all’interno di capannoni ed opifici.

La questione è effettivamente complessa e merita la massima attenzione.

Tutto prende mossa dalle istruzioni in materia di iscrizione a Catasto dei fabbricati con destinazione speciale (classi D e E) fornite dall’Agenzia del Territorio con la circolare 6/2012, il cui contenuto, in sostanza, è stato fatto proprio dal legislatore nella recentissima Legge di Stabilità (art. 1 comma 244 Legge 190/2014) e poi confermato da autorevoli pronunce giurisprudenziali.

In pratica, gli uffici dell’Agenzia del Territorio preposti alla individuazione del valore catastale di questi immobili, devono tenere conto oltre alle strutture edilizie, anche della presenza delle “installazioni connesse od incorporate ai fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi”.

Cosa si deve intendere con questa espressione? Lo chiarisce la stessa circolare che menziona a titolo esemplificativo “le ciminiere, gli impianti di depurazione dei fumi, le caldaie, i condensatori, i catalizzatori ed i captatori di polveri per le centrali termoelettriche. […] gli aerogeneratori (rotori e navicelle) degli impianti eolici, nonché i pannelli e gli inverter degli impianti fotovoltaici […]”. E ancora: “Gli altiforni, le pese, i grandi impianti di produzione di vapore, i binari, le dighe, i canali adduttori e di scarico, le gallerie e le reti di trasmissione e distribuzione di merci e servizi, nonché gli impianti che, ancorché integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti stabilmente connesse al suolo o alle componenti strutturali dell’unità immobiliare, quali montacarichi, carri ponte, ascensori, scale, rampe e tappeti mobili. Parimenti, sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell’unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione (ad esempio i grandi trasformatori)”.

La circolare elenca però anche alcune tipologie di impianti e macchinari che non devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del valore catastale dell’immobile industriale: “Le apparecchiature mobili, quali robot, macchine utensili, vagoni liberamente circolanti su reti aperte all’esterno dell’unità immobiliare e relativi sistemi di automazione e propulsione […] gli impianti che, pur funzionali alle attività dell’opificio (o di altra destinazione catastale), non rappresentano per la stessa destinazione componenti essenziali, come, ad esempio, le apparecchiature per la gestione delle reti informatiche e le apparecchiature elettroniche per la gestione delle trasmissioni telefoniche, radiotelevisive…”.

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