Il manuale di istruzioni come strumento di efficienza e di marketing

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Approfondiamo la documentazione prescritta dalla Direttiva Europea 2006-42 Macchine.

La stesura della documentazione prescritta dalla Direttiva Europea 2006-42 Macchine, e in particolare della Valutazione dei Rischi e del Manuale di Istruzioni, costituisce spesso una “croce” per i costruttori di macchinari industriali, in quanto richiede di distogliere persone altamente qualificate dalle loro abituali mansioni.

Queste persone in genere costituiscono il principale riferimento sia per i tecnici di produzione che per quelli di assistenza tecnica. Si vengono così a creare situazioni di sovraccarico lavorativo che possono penalizzare non solo la qualità della documentazione, ma anche l’efficacia e l’efficienza dell’azienda.

La Direttiva si applica ad ampie classi di macchinari industriali e impone la redazione di questa documentazione (Art. 5), prescrivendo anche quali informazioni debbano essere incluse nella Valutazione dei Rischi (Allegato VII) e nel Manuale di Istruzioni (punto 1.7.4.2 dell’Allegato I).

La Direttiva prescrive anche come procedere nella eliminazione – riduzione dei rischi (Allegato I, punto 1.1.2).

La Direttiva è stata recepita come legge nazionale dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 17. Da quella data pertanto l’osservanza di quanto prescritto dalla Direttiva è un obbligo di legge a tutti gli effetti.

Si mostrerĂ  come Valutazione dei Rischi e Manuale di Istruzioni possano, con poco sforzo, diventare un valido strumento di efficienza e di marketing e, di conseguenza, un buon investimento.

Stralci della Direttiva

Per inquadrare l’argomento, almeno dal punto di vista generale, si riportano di seguito alcuni stralci della Direttiva.

Tali stralci non possono naturalmente esprimere in modo adeguato i contenuti della Direttiva stessa, che deve necessariamente essere esaminata in dettaglio nella sua interezza.

Le sottolineature sono dell’autore.

L’Articolo 5 della Direttiva, “Immissione sul mercato e messa in servizio”, prescrive che:
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
( . . . . . . )

Nell’Allegato I, al punto 1.1.2 Principi d’integrazione della sicurezza si prescrive che:
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile. Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
b) Per la scelta delle soluzioni piĂą opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
— eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
— adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati,
— informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
L’allegato VII, parte A, prescrive che il fascicolo tecnico comprenda:
(. . . . . . )
— la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina,
(. . . . . )

 

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