Il credito “formazione 4.0” torna anche quest’anno

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Anche per quest’anno resta attivo il “Credito d’imposta formazione 4.0” promosso dal Mise.

L’agevolazione è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Condizioni

Il credito d’imposta è in percentuale rispetto alle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. In particolare, è riconosciuto in misura del:
• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese;
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese;
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.

L’incentivo si rivolge a tutte le imprese residenti sul territorio italiano, incluse le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del contributo spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso. Le imprese che intendono fruire dell’incentivo sono tenute a effettuare una comunicazione al Mise (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione).

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