Marcatura UKCA: prorogati i termini al 2023

simonetta stella

Condividi

marcatura UKCA

Tempi, caratteristiche e modalità di applicazione della marcatura UKCA, entrata in vigore dal 1º gennaio 2021. I termini di applicazione sono stati prorogati di un anno e sarà richiesta in Inghilterra, Scozia e Galles, rimane esclusa l’Irlanda del Nord.

Simonetta Stella

Il 31 gennaio del 2020 il Regno Unito è uscito ufficialmente dall’Unione Europea.

Questa decisione politica ha comportato importanti implicazioni sulla libertà di circolazione delle persone e delle merci attraverso i confini del Paese.

Tra le ripercussioni cui dovranno far fronte le aziende c’è l’introduzione del marchio UKCA (UK Conformity Assessed), che andrà a sostituire completamente il marchio europeo CE.

«Il Regno Unito rappresenta un mercato molto importante per la meccanica italiana – ha commentato Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria -. I dati elaborati dall’Ufficio studi di Anima parlano di 524,9 milioni di euro di export nel 2020 e 787,7 milioni di euro nel 2021 (+50,1%).

Per questo, in uno scenario che è in continua evoluzione, è fondamentale per noi monitorare costantemente il quadro legislativo e supportare le aziende nel processo di adattamento alle nuove normative».

Il marchio UKCA è entrato in vigore il primo gennaio 2021, ma i termini di applicazione sono stati prorogati di un anno: dal primo gennaio 2023 nel Regno Unito il marchio CE non sarà più utilizzabile.

Questa nuova marcatura è riconosciuta solo in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles): rimane esclusa l’Irlanda del Nord, che beneficerà di un regime differente alla luce degli accordi intercorsi tra Regno Unito e Unione Europea.

Toccherà dunque al produttore valutare il regime applicabile, e i relativi obblighi, in funzione del mercato di esportazione.

Per aiutare le imprese a orientarsi sulle nuove indicazioni normative Anima Confindustria ha redatto un Vademecum UKCA: bisogna, però, tenere presente che la situazione è in costante evoluzione.

«Da un lato occorrerà tenere monitorati i punti di approdo delle negoziazioni in essere tra Unione Europea e Regno Unito che potrebbero portare modifiche se non semplificazioni al quadro di seguito delineato (ad esempio, accordi di mutuo riconoscimento); dall’altro e ragionevole attendersi – in futuro – un graduale allontanamento, una divergenza, tra le discipline di settore europee e britanniche» si legge nel documento.

Se ad oggi, la disciplina applicata in Gran Bretagna pare sostanzialmente ricalcare le normative armonizzate e tecniche condivise nel percorso europeo, questa omogeneità potrebbe nel tempo venir gradualmente meno (ad esempio per la definizione di diversi standard di sicurezza sul prodotto, o diverse esigenze connesse al mondo produttivo).

Mercati e marcature

Il marchio UKCA è riconosciuto in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles), ma non sarà valido sul mercato dell’Unione Europea, dove continuerà a essere richiesto il marchio CE, come nell’Irlanda del Nord che seguirà la legislazione europea.

Marcatura UKCAIn talune specifiche circostanze, è richiesta anche l’apposizione del marchio UKNI.

Il marchio UKNI non potrà essere usato se si applica una delle seguenti condizioni: il prodotto sarà immesso sul mercato UE e il produttore è intenzionato a utilizzare un organismo dell’Unione Europea per effettuare valutazioni di conformità.

Campi di applicazione

Il campo di applicazione dei Regolamenti del Regno Unito è identico a quello delle corrispondenti Direttive europee.

Pertanto, i prodotti che ad oggi richiedono la marcatura CE parimenti richiederanno la marcatura UKCA.

In particolare, la regolamentazione relativa alla marcatura UKCA riguarderà esclusivamente le soluzioni soggette alle Direttive c.d. “nuovo approccio”, ossia quelle che hanno introdotto la marcatura CE nell’ambito del mercato dell’Unione Europea.

Il documento di Anima riporta un elenco dettagliato delle categorie di prodotti per i quali viene richiesta la marcatura UKCA: giocattoli; imbarcazioni da diporto e moto d’acqua; recipienti a pressione semplici; aerosol; strumenti di pesatura non automatici; strumenti di misura; ascensori; dispositivi di protezione individuale; apparecchiature elettriche a bassa tensione; macchine; compatibilità elettromagnetica; apparecchiature radio; apparecchi a gas; attrezzature a pressione; rumore ambientale; eco-design; restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS); apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX).

Sarà richiesto il marchio UKCA, ma con alcune regole speciali, per le seguenti categorie di prodotti: dispositivi medici; interoperabilità ferroviaria; prodotti per l’edilizia; esplosivi civili.

Le linee guida

In base a quanto è stato stabilito dal governo inglese il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto solo dal produttore o dal suo rappresentante autorizzato (quando ciò e consentito dalla normativa specifica di riferimento) e deve essere utilizzato solo per dimostrare la conformità alla legislazione UK di riferimento; inoltre non deve essere apposto alcun marchio o segno che possa confondere il significato o la forma del marchio UKCA.

Un prodotto può riportare marcature e contrassegni supplementari, a condizione che:

  • svolgano una funzione diversa da quella del marchio UKCA;
  • non siano suscettibili di generare confusione con il marchio UKCA;
  • non riducano la leggibilità e la visibilità del marchio UKCA.

La legislazione UK ha mantenuto la figura del rappresentante autorizzato stabilendo, tuttavia, che la Gran Bretagna non riconosce i rappresentanti autorizzati con sede nell’Unione Europea.

Pertanto, questa figura deve avere sede nel Regno Unito per i prodotti immessi sul mercato della Gran Bretagna. Analogamente i rappresentanti autorizzati nominati in Gran Bretagna non saranno riconosciuti dall’Unione Europea.

marcatura UKCAA tal riguardo è bene chiarire che, a partire dal 1° gennaio 2021, il produttore con sede nell’Unione Europea che vuole immettere un prodotto sul mercato della Gran Bretagna ha la facoltà di nominare un rappresentante autorizzato nel Regno Unito.

La valutazione di conformità dovrà essere effettuata da un organismo autorizzato riconosciuto nel Regno Unito per poter essere contrassegnato con il marchio UKCA e le procedure saranno le stesse richieste per il marchio CE.

Il documento di ANIMA precisa che a partire dal 1° gennaio 2021 tutti gli Organismi notificati per l’Unione Europea con sede in Gran Bretagna hanno perso il loro status e sono stati rimossi dal database NANDO, cioè il database degli Enti notificati dell’UE.

A tal proposito il Governo del Regno Unito ha pubblicato il registro dei c.d. UK Approved Bodies che ha la stessa funzione del database NANDO.

Inoltre, è stato annunciato che tutti gli organismi notificati con sede in Gran Bretagna saranno automaticamente listati nel database come UK Approved Bodies e manterranno il numero di identificazione attuale.

Per gli organismi notificati UE e gli UK Approved Bodies non esistono accordi di mutuo riconoscimento. Pertanto, per il marchio CE ci si dovrà rivolgere a un Organismo notificato dell’UE mentre per il marchio UKCA all’UK Approved Body.

CARATTERISTICHE DEL MARCHIO UKCA

• La marcatura UKCA viene apposta esclusivamente dal produttore o, qualora espressamente previsto dalla legge, dal suo rappresentante autorizzato. Il produttore, applicando la marcatura UKCA sul prodotto, dichiara, sotto la sua esclusiva e totale responsabilità, che la soluzione è conforme ai requisiti legislativi vigenti nel Regno Unito e che sono state eseguite con successo le relative procedure di valutazione della conformità. Dal punto di vista grafico la nuova marcatura può essere ridotta o ingrandita ma le proporzioni devono essere mantenute; deve avere un’altezza minima di almeno 5 mm, salvo diversa indicazione di legge.

• La marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla relativa targhetta segnaletica. Dal 1° gennaio 2023 dovrà essere fissata in modo permanente. Il marchio UKCA deve essere apposto sul prodotto stesso solo se questo sia espressamente richiesto dalla normativa di riferimento; in alternativa, laddove non richiesto, tale marchio va posto sull’imballaggio. In alcuni casi, è consentito apporlo sui manuali o su altra documentazione di supporto. Pertanto, per apporre correttamente il marchio sarà necessario fare riferimento alla normativa specifica applicabile al prodotto. Qualora l’apposizione della marcatura sul prodotto risulti impossibile (mai per motivi estetici) per ragioni di carattere tecnico, quando non è possibile rispettare le dimensioni minime o non si può garantire che la marcatura risulti visibile, leggibile e indelebile la medesima può essere apposta sull’eventuale imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento.

I TEMPI PER LA TRANSIZIONE

Per dare alle aziende il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti, nella maggior parte dei casi sarà ancora possibile immettere prodotti con il marchio CE sul mercato della Gran Bretagna fino al 1° gennaio 2023. In particolare, sarà possibile utilizzare il marchio CE fino al 31 dicembre 2022. In presenza di una delle seguenti condizioni: il marchio CE viene applicato al prodotto sulla base di un’autodichiarazione; qualsiasi valutazione di conformità di terzi è stata effettuata da un Organismo notificato riconosciuto dall’Unione Europea (compreso un Organismo di un paese con il quale l’Unione Europea ha un accordo di mutuo riconoscimento); il certificato di conformità precedentemente detenuto da un organismo autorizzato dal Regno Unito è stato trasferito a un Organismo notificato riconosciuto dall’Unione Europea. Il vademecum di Anima precisa però che il periodo di transizione non si riferisce soltanto a ciò che è stato venduto ed è già in circolazione sul mercato, ma anche a quanto è stato prodotto nel 2021 o verrà fabbricato nel 2022.

MARCATURA UKCASarà, invece, necessario applicare immediatamente il marchio UKCA prima del 1° gennaio 2023 in presenza di tutte le seguenti condizioni: un prodotto è destinato al mercato della Gran Bretagna; un prodotto è coperto dalla legislazione che richiede il marchio UKCA; un prodotto richiede una valutazione obbligatoria della conformità di terze parti; la valutazione della conformità è stata eseguita da un Ente notificato con sede nel Regno Unito. Ciò non riguarderà le eventuali scorte di prodotto esistenti, ossia quelle soluzioni pronte per l’immissione sul mercato prima del 1° gennaio 2021: in questo caso il prodotto potrà essere ancora commercializzato in Gran Bretagna, con apposta la marcatura CE, sebbene il certificato di conformità sia stato rilasciato, prima del 1° gennaio 2021, da un Organismo notificato stabilito nel Regno Unito. Questi prodotti dovranno essere immessi sul mercato necessariamente prima del 31 dicembre 2022. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative a livello UE e nel caso in cui sul prodotto venga apposto il marchio CE sulla base di tali nuove regole, non sarà possibile utilizzare il marchio CE per immettere prodotti sul mercato della Gran Bretagna anche prima del 31 dicembre 2022.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2023, nulla vieta che i prodotti immessi nel mercato della Gran Bretagna debitamente marcati UKCA presentino al contempo la marcatura CE purché rispettino le relative norme vigenti da un lato nel Regno Unito dall’altro nell’Unione Europea e siano rispettati i requisiti di visibilità del marchio UKCA.

 

Articoli correlati