Le importanti modifiche del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

DALLA TORRE

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Il decreto legge 146 del 2021 è stato convertito in legge, modificando cosÏ il Testo Unico con il Capo III art. 13 della legge 215 del 17 dicembre 2021. Con questo provvedimento urgente non sono pochi gli articoli del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), ovvero del D.Lgs. 81/2008, che sono stati rivisti: ben 14 in totale.

La prima modifica che segnaliamo è quella dell’art. 13 del TUSL. La legge stabilisce ora che gli organi con piena competenza per la vigilanza sono congiuntamente le Unità Sanitarie Locali (lo SPISAL, per intenderci) e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Si prevede un coordinamento in materia di vigilanza tra le prime (che sono organi regionali) e l’Istituto che è un ente ministeriale. Le modifiche più rilevanti possono poi essere distinte per gli aspetti relativi a:

• Inasprimento delle sanzioni

• Formazione del datore di lavoro

• Aggiornamento del preposto

• Addestramento dei lavoratori

• Nuovi obblighi e responsabilità del preposto

1. Inasprimento delle sanzioni

Un’altra importante modifica è relativa all’art. 14 del TU che prevede il “provvedimento di sospensione dell’attività qualora sussistano gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. La parola che è stata eliminata cambia molto la situazione. Precedentemente si parlava di “gravi e reiterate violazioni”, quindi viene a mancare la necessità della continuazione nel tempo della violazione rendendo immediatamente esecutivo il procedimento di sospensione.

Questo anche grazie alla modifica successiva nella quale si dice che le autorità di vigilanza “al riscontro della violazione adottano il provvedimento di sospensione”, in precedenza avevamo un minimo elemento di discrezionalità grazie alla componente verbale che recitava “possono adottare”.

Meglio ricordare, tra le gravi violazioni indicate nell’allegato I, le più pertinenti al nostro settore e che comportano anche pene pecuniarie tra i 2.500 ed i 3.000 euro, salvo quando non siano previste per capo di ciascun lavoratore coinvolto dalla violazione. Per esempio, mancata formazione ed addestramento o mancata fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti per limitare i rischi di cadute dall’alto porteranno alla conta dei lavoratori interessati da moltiplicare per 300 euro.

Tra le altre gravi violazioni segnalo la mancanza del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), la mancanza del Piano di Emergenza Interno (PEI) con sanzioni di 2.500 euro. La mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e la mancata nomina del responsabile di tale servizio (RSPP) sono sanzionati con ammende di 3.000 euro. Ricordiamo ancora che sono da ritenersi gravi violazioni la “omessa vigilanza in ordine alla rimozione di dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo” e tutte quelle imprudenze relative a lavori nei pressi di linee elettriche in assenza di cautele, la mancanza della protezione di terra e del salvavita e la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di cautele. Dunque alle sanzioni già previste in precedenza per le violazioni descritte nell’allegato I scatterà anche il provvedimento di sospensione dell’attività.

2. Formazione del datore di lavoro

Una dirompente novità introdotta è l’obbligo formativo per il Datore di Lavoro (DDL). La legge introduce l’obbligo di adeguata formazione alla figura del DDL in quanto tale, riconoscendo quindi che la figura apicale dell’organizzazione necessita di adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro come i dirigenti e i preposti. In precedenza, una formazione era prevista dall’accordo Stato-Regioni n° 223 del 21/12/2011 solo per il DDL che assumeva direttamente il ruolo di RSPP. La novità è, a mio avviso, rilevante e va ben al di là della mera enunciazione legislativa. Si pensi per esempio alla figura dell’amministratore unico di una società che potrebbe anche essere un professionista, con la stessa carica in varie piccole aziende esercenti attività le più diverse tra loro. Di fatto è il DDL in ciascuna azienda.

Come si potrebbe pretendere che diventi un “tuttologo” e che oltre alle materie economico aziendali debba conoscere in modo adeguato la materia della salute e sicurezza sul lavoro specifica di ciascuna organizzazione amministrata? Per fare un secondo esempio, pensiamo ad una piccola impresa con due soci, entrambi configurabili come DDL, uno si occupa di funzioni amministrative e commerciali l’altro della funzione produttiva. Dovranno entrambi sottoporsi a formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Sarà sufficiente la formazione per il solo socio con funzioni produttive?

È opportuno evitare fraintendimenti e sovrapposizioni tra la struttura gerarchica tout court dell’organizzazione e la struttura del sistema della sicurezza. Pertanto andranno precisamente individuate con le deleghe di funzioni formali le persone, inscrivendo in un preciso organigramma i ruoli della sicurezza utilizzando le definizioni presenti nel TU per ciascuna figura (DDL, Dirigente per la Sicurezza, Preposto). La mancata formazione, come abbiamo visto, è una grave violazione che conduce al provvedimento di sospensione dell’attività. La mancata formazione del DDL prevede la pena dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, ai sensi dell’art. 55 c.5 lettera c) del TU.

L’obbligo di formazione del DDL decorrerà dal momento in cui verrà emanato un nuovo accordo Stato-Regioni (art. 37 c.2 del TU) che dovrà essere stilato entro il 30 giugno 2022. In tale accordo verranno stabiliti: la durata, i contenuti minimi, le verifiche finali per tutti i percorsi formativi e le verifiche di efficacia durante lo svolgimento del lavoro. Questo sia per la figura del DDL che per i Dirigenti e i Preposti.

3. Aggiornamento del preposto

Mentre scrivo è in vigore l’accordo Stato-Regioni n° 221 del 21/12/2011 che prevede una formazione aggiuntiva del preposto rispetto agli altri lavoratori di minimo 8 ore. Tale formazione iniziale può essere tenuta parzialmente in elearning con un test finale. L’aggiornamento quinquennale può essere tenuto in modalità di elearning e senza obbligo di test finale.

Se il quinquennio è già scaduto non si deve aspettare il nuovo accordo Stato-Regioni che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2022, ma si dovrà procedere seguendo la vecchia normativa. Questo in base alla circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 16/02/2022 n°1/2022. Dopo il nuovo accordo previsto a fine giugno 2022 le cose cambiano sensibilmente in quanto l’aggiornamento del preposto dovrà avvenire:

– con cadenza minimo biennale (salvo che non necessiti l’aggiornamento prima per esigenze oggettive);

– con modalitĂ  interamente in presenza;

– con verifica finale.

4. Addestramento dei lavoratori

L’addestramento viene ad assumere un ruolo estremamente rafforzato nel processo formativo del lavoratore. Le modifiche prevedono che debba essere eseguito:

– sul luogo di lavoro durante lo svolgimento dell’attivitĂ ;

– ad opera di persona esterna;

– con tracciamento in apposito registro (anche in forma digitale).

In base alla nuova norma l’addestramento consiste:

– in una prova pratica del corretto uso di macchine, impianti, attrezzature, dispositivi e DPI;

– in esercitazione applicata delle procedure di lavoro in sicurezza.

La decorrenza di queste “novità” parte dalla data del 21/12/2021, quindi le modifiche sono già vigenti.

5. Nuovi obblighi e responsabilità del preposto

Diventa fondamentale innanzitutto l’obbligo per il DDL di individuare il preposto, ove questo sia previsto nella propria organizzazione. La sanzione per la mancata individuazione è quella dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda che va da 1.500 fino a 6.000 euro. Nelle attività di appalto, inoltre, il DDL deve comunicare al committente il nominativo del preposto (ovviamente se ci sono più di una persona inviate per l’esecuzione del lavoro) anche la mancata comunicazione prevede le stesse sanzioni indicate.

Il preposto è una figura che ha già trovato definizione nel TU con determinati requisiti in termini di adeguate competenze professionali rispetto al ruolo da svolgere, ruolo che prevede un determinato potere di iniziativa per poter sovrintendere all’attività dei lavoratori garantendo e controllando l’attuazione delle direttive ricevute dai vertici aziendali (manager e/o DDL).

Con la legge 215 dal 21 dicembre 2021 si definiscono gli obblighi per il preposto che, in caso di non conformitĂ , dovrĂ  procedere a:

– rettificare il comportamento del lavoratore non congruo alle istruzioni operative di sicurezza;

– interrompere l’attivitĂ  del lavoratore che non ottempera alle indicazioni di sicurezza adottate;

– infine, nel riscontrare eventuali deficienze di mezzi ed attrezzature, interrompere l’attivitĂ  segnalando al dirigente ed al DDL tali mancanze.

Tutto ciò senza che possa subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della sua attività. Il preposto che non adempie a tali obblighi è sanzionabile con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 euro fino al massimo di 1.474,21 euro. È dunque necessaria ai fini dell’individuazione del preposto una lettera d’incarico da parte del DDL e per dare ulteriore evidenza formale il suo inserimento nell’organigramma aziendale.

L’assegnazione del ruolo non è condizionata di per sé ad aumenti della retribuzione, l’incarico non può essere rifiutato e non è prevista l’accettazione formale dello stesso. Il preposto dovrà avere una formazione adeguata, i suoi compiti dovranno essere chiaramente definiti e dovrà quindi conoscere i rischi e le misure di prevenzione e protezione. Il ruolo dovrà essere effettivamente svolto (rammentiamo che ai sensi dello art. 299 del TU assume anche rilievo la figura del preposto di fatto).

6. In conclusione

Riassumendo, il DDL è tenuto a dotare l’azienda del Documento di Valutazione dei Rischi, attuare le misure tecniche procedurali ed organizzative, definendo anche i ruoli aziendali per la prevenzione e la protezione. Tutto ciò mediante l’organizzazione di un sistema che prevede non solo la nomina del RSPP ed eventuali ASPP, l’individuazione del Medico Competente per l’attuazione della sorveglianza sanitaria, e le nomine degli addetti alle emergenze, ma anche la individuazione del preposto come figura cardine e risorsa che consente al datore di lavoro di effettuare in concreto l’obbligo di vigilare sulla salute e sicurezza sul lavoro.

di Lorenzo Dalla Torre

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