Sono ormai in dirittura d’arrivo le linee guida per la classificazione dei bagni galvanici e la verifica di assoggettabilità al D. lgs. 105/2015.
Sono passati ormai 9 anni da quando il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Recepimento della Direttiva 2012/18/Ue sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (meglio noto come Direttiva Seveso III). All’epoca, il Decreto aveva suscitato grande agitazione tra i gestori di stabilimenti galvanici perché (i) aveva ridotto da tre a due le classi di assoggettabilità alla Seveso, (ii) cambiato i quantitativi delle soglie delle classi e (iii) adottato i nuovi criteri di classificazione delle sostanze pericolose introdotti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP). L’adozione dei nuovi criteri di classificazione, in particolare, aveva notevolmente complicato le modalità di verifica della assoggettabilità tanto è vero che Assogalvanica, per andare incontro alle numerose richieste degli associati, aveva predisposto, grazie alla collaborazione dell’Ing. Renato Nordio (titolare di Stnr Srl), un foglio di calcolo di facile compilazione per effettuare una valutazione di assoggettabilità preliminare.
L’assoggettabilità viene determinata in base a tutte le sostanze e miscele pericolose detenute nello stabilimento. Se identificare le sostanze pericolose e determinarne le quantità detenute è facile e non presenta incertezze, più complesso è valutare la pericolosità dei bagni galvanici che, in generale, sono miscele di varie sostanze più o meno pericolose, di conseguenza la valutazione presenta ampi margini di incertezza. Si ricorderà che Assogalvanica era intervenuta sul problema pubblicando nel numero di febbraio 2016 di questa stessa rivista una presa di posizione ufficiale.
Le linee guida elaborate dal gruppo di lavoro istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (di cui all’art. 11 D. lgs.105/2015) datate febbraio 2024 e sottoposte a pubblica consultazione nei mesi di aprile e maggio 2024, dovrebbero avere risolto il problema una volta per tutte. Non sappiamo quale sia stato l’esito della consultazione ma è improbabile che abbia riscontrato errori sostanziali e ci si deve attendere che presto saranno recepite nella normativa. Si raccomanda pertanto a tutti i gestori di effettuare una nuova valutazione dell’assoggettabilità alla Seveso dei loro stabilimenti galvanici tenendo conto delle nuove classificazioni conformi ai regolamenti REACH e CLP introdotte dalle Linee Guida. La raccomandazione vale soprattutto per le numerose aziende che nel 2015 si sono notificate come non soggette alla Seveso perché di poco sottosoglia.
Le linee guida
Le linee guida sono costituite da un documento esplicativo generale, le linee guida in senso stretto, e da 9 allegati tecnici. Lo scopo del documento, subito dichiarato nelle linee guida, è quello di «…fornire gli elementi di base per procedere con la classificazione delle miscele utilizzate negli impianti che effettuano trattamenti galvanici, mediante l’applicazione dei criteri definiti dal Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) al fine di verificare l’eventuale assoggettabilità al D. lgs. 105/2015 (normativa Seveso). In tal senso l’utilità del documento è duplice: per gli ispettori al fine della verifica di assoggettabilità in fase di controllo, e per i gestori degli impianti galvanici come supporto per l’analisi di rischio connesso con la detenzione delle sostanze pericolose presenti in stabilimento (analisi di sicurezza, rapporti di sicurezza), nonché per l’analisi di rischio chimico delle stesse sostanze».
Aggiungiamo che, prima ancora che agli ispettori, le linee guida sono utili ai gestori che quella stessa assoggettabilità sono tenuti a stabilire ed eventualmente notificare e occorre ricordare che l’omessa notifica è un reato penale “punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda da euro quindicimila a euro novantamila” (D. lgs. 105/2015, art. 28(1)). E non fa differenza se l’omessa notifica deriva da dolo o da un semplice errore di valutazione della pericolosità dei bagni.