Subfornitura: un contratto unico per i trattamenti galvanici

Condividi

Avv. Margherita Cevolani, consulente accreditata di Assogalvanica.

Assogalvanica, sempre vicina ai propri Associati, rende disponibile un modello di contratto specificamente elaborato perla fornitura di trattamenti galvanici. Essenziale e immediato, il documento consta di una sola pagina e si propone quale strumento finalizzato a tutelare in modo efficace e per certi versi bilaterale il rapporto tra le parti.

Di Gianandrea Mazzola

Sebbene dal punto di vista giuridico negli ultimi anni siano stati fatti molti passi avanti, l’ampio e variegato comparto della subfornitura industriale continua a convivere con una regolamentazione contrattuale spesso poco specialistica, e lasciata talvolta alla libertà interpretativa. Da questa incertezza è così nata da più parti l’esigenza di aumentare la tutela degli attori in gioco, fornendo strumenti precisi e mirati a garanzia di processi e di rapporti tra cliente e fornitore. Come nel caso del comparto della subfornitura dei trattamenti galvanici dove Assolgalvanica, Associazione Italiana Industrie Galvaniche, si è resa promotrice della stesura di un modello di contratto la cui finalità risiede proprio nella volontà di fornire uno strumento pratico, immediato, utilizzabile nella quotidiana attività dei propri associati. In altre parole un contratto specifico capace di unire sintesi, brevità documentale, mantenendo inalterata la comunque necessaria esaustività giuridica. Come già anticipato nello scorso numero della rivista, tale contratto è stato presentato agli Associati durante l’ultima Assemblea Generale e ha visto, tra i principali artefici, l’Avv. Margherita Cevolani, consulente accreditata dell’Associazione, unitamente ai consiglieri che, in prima persona, hanno fornito il loro prezioso apporto. Portavoce e coordinatore dei consiglieri il dott. Giorgio Cevolani, sin da subito resosi interprete delle concrete e reali esigenze espresse dagli imprenditori, a favore di una interpretazione e traduzione in linguaggio legale poi esercitata dall’Avv. Margherita Cevolani.

«Un approccio – conferma lo stesso avv. Margherita Cevolani – che ha visto sin dall’inizio un grande fermento e coinvolgimento dei consiglieri che hanno sottoposto all’attenzione criticità e delicati punti che quotidianamente nella loro attività si trovano a dover gestire».

Sinergia operativa che ha permesso la stesura del documento in tempi molto rapidi, nonostante le numerose e necessarie revisioni e riallineamenti dei contenuti.

«L’ambiziosa e stimolante sfida – prosegue l’avv. Cevolani – è stata quella di riuscire a identificare tutte le più importanti condizioni di tutela adatte al subfornitore del comparto e, allo stesso tempo, cercare di equilibrarle in modo bilaterale anche verso il cliente. Nel modo più sintetico ma esaustivo e completo possibile».

Tutto in una sola pagina

Rispetto ai normali canoni contrattualistici potrebbe apparire anomalo il fatto che il modello realizzato da Assogalvanica sia stato interamente redatto occupando una sola facciata di normale foglio A4, sintetizzando tutto il necessario in soli 10 articoli, con caratteri assolutamente leggibili. Quindi in linea con quanto richiesto dagli stessi consiglieri (e indirettamente portavoce degli addetti ai lavori), ovvero un documento conciso ma al tempo stesso semplice da poter gestire ed efficace nell’uso quotidiano.

«Sulla base di tutte le richieste ricevute – continua l’avv. Cevolani – abbiamo cercato la migliore formula per tutelare in modo specifico tutto il processo di subfornitura, dall’approvvigionamento alla lavorazione, dalla giacenza alle modalità di pagamento. Nel pieno rispetto e secondo la tutela giuridica e processuale data dalla legge n. 192/1998».

Secondo quanto emerso in sede di consiglio la richiesta di tutela del subfornitore doveva essere regolamentata e rispettare alcuni punti, specifici e precisi per il comparto: dai tempi certi per la contestazione sulla quantità dei pezzi riconsegnati, ai tempi certi per rispondere a vizi di prodotto; dalla garanzia limitata, alla rilavorazione del pezzo, alla tutela del credito con decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, fino al diritto di ritenzione. E così è stato.

Totale esenzione dalla ResponsabilitĂ  Solidale

«Allo stesso modo – prosegue l’avv. Cevolani – l’obiettivo di tutela avrebbe dovuto poter offrire anche una certa flessibilità operativa tra le parti, agevolando eventualmente rapporti in essere consolidati nel tempo; risultato ottenuto in questo caso lasciando la possibilità di stringere singolarmente ulteriori accordi, oltre al contratto. Senza tuttavia tralasciare gli importanti aspetti legati alla contestazione solo sul prodotto, ma che non bloccasse i pagamenti, ovvero “solve et repete”».

Non meno importanti i punti riguardanti la possibilità di eventuale aumento prezzi per le lavorazioni particolari dopo eventuale contraddittorio col committente, oppure di rescissione dal contratto per mancato accordo sul listino. Una tutela bilaterale che si concretizza (grazie alla precisazione diffusa con la circolare n. 2/E del 01/03/2013 dell’Agenzia delle Entrate) anche nell’esenzione per il cliente dalla Responsabilità Solidale (con tutte le possibili conseguenze), oltre che nella garanzia di continuità del rapporto lavorativo e di prodotto finito.

Un contratto unico per il settore, quindi, il cui obiettivo è stato quello di puntare alla semplificazione dei rapporti che divengono regolati tra le parti dai documenti di consegna, e con controversie regolate da arbitrati. Un documento che non fa distinzione tra piccole, medie o grandi realtà, verso le quali si propone con la stessa flessibilità ed efficacia. Un’opportunità, dunque? Oppure un possibile ostacolo “burocratico”?

«Per quanto discusso in sede delle varie revisioni – aggiunge e conclude l’avv. Cevolani – si auspica che il comparto interpreti l’iniziativa come una grande opportunità operativa, proprio per come è stata pensata e sviluppata. Un’opportunità di crescita per le aziende che fino a oggi hanno regolato i loro rapporti commerciali basandosi esclusivamente sulla loro esperienza, sulla loro capacità di trattativa e le necessità di rimanere sul mercato. Inevitabilmente non sarà facile fare digerire l’accordo a quei clienti che fino a oggi si vedevano concesse deroghe alla legislazione cogente».

Ma proprio perché “fuorilegge” è opportuno, per entrambe le parti, che il rapporto venga ricondotto su binari legalmente riconosciuti a tutela di eventuali problematiche che potrebbero emergere in futuro. Da ambo le parti.

Non piĂą in balia delle correnti del mercato

In questo periodo di contrazione del mercato è emersa, in modo ancor più deciso, la necessità da parte di Assogalvanica di poter dare un minimo di cornice ai rapporti che intercorrono tra le aziende clienti e le aziende galvaniche che, pur essendo ricomprese nel comparto della subfornitura subordinato alla legge 192/98, hanno basato sino a oggi i loro rapporti commerciali prevalentemente su accordi diretti e personalizzati col committente.

«Troppo spesso questi accordi – conferma Moreno Ghiaroni, presidente dell’associazione – tendono a sbilanciarsi verso il cliente, forte di una predominanza economica, deviando dai riferimenti normativi poc’anzi citati, in modo particolare sulle responsabilità reciproche. Il nostro modello di contratto ha la chiara finalità di palesare in modo univoco e ufficiale quelle che sono le basi normative secondo la legge italiana. Ciò mettendo a disposizione degli associati uno strumento documentale standard e ufficializzare così i loro rapporti pienamente consapevoli dei loro doveri e dei loro diritti, tutto questo a tutela bilaterale del rapporto».

“Fresco” di pubblicazione, il contratto come già sottolineato è stato presentato agli Associati durante la recente Assemblea Generale e potrebbe in qualche caso essere stato già utilizzato.

«Abbiamo notizie – prosegue il presidente– che il contratto abbia già iniziato la sua diffusione e applicazione, soprattutto laddove vi era già uso formale di documenti che regolavano il rapporto di fornitura. I commenti ricevuti sono finora positivi da parte delle azienda galvaniche, e qualche ostacolo iniziale per quanto riguarda i clienti, ma ciò era prevedibile soprattutto nelle scadenze dei pagamenti. Un incentivo all’applicazione è stata sicuramente la normativa sulla “Responsabilità Solidale”. Confidiamo, come Associazione, che questo possa divenire un ulteriore strumento di crescita per i nostri Associati e, in un prossimo futuro, per l’intero settore. Un punto di partenza per la regolamentazione dei rapporti commerciali di un comparto lasciato, finora, in balia delle correnti del mercato. Confidiamo inoltre che questo nuovo progetto, sommato ai tanti portati a termine, divenga uno stimolo ulteriore per le aziende non ancora associate, a valutare le nostre attività, le nostre politiche e i vantaggi che l’adesione a Assogalvanica può portare a piccole, medie e grandi realtà imprenditoriali».

Stop alla responsabilitĂ  solidale

In tema di subfornitura è recentemente tornata di grande attualità la legge n. 192/1998; ciò grazie ai provvedimenti che hanno introdotto la cosiddetta “Responsabilità Solidale nei contratti di appalto e subappalto”, portando in alcuni casi più dubbi che certezze sollevate da più parti. A questo proposito la circolare n. 2/E del 01/03/2013 dell’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito, se non altro per la parte attinente al versamento dell’Iva e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, che la responsabilità solidale non coinvolge:

–          gli appalti di fornitura dei beni;

–          il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c.;

–          il contratto di trasporto;

–          le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile;

–          il contratto di subfornitura.

Il contratto di subfornitura redatto da Assogalvanica, modello unico per tutto il settore, tutela dunque il subfornitore e, in quanto redatto nel rispetto della citata legge n. 192/98 che lo disciplina, garantisce al cliente di evitare gli effetti e conseguenze della Responsabilità Solidale (dove sono previste sanzioni da5.000 a200.000 euro).

    Richiedi maggiori informazioni










    Nome*

    Cognome*

    Azienda

    E-mail*

    Telefono

    Oggetto

    Messaggio

    Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy*

    Articoli correlati

    L’importanza della subfornitura

    Parte del piĂą ampio e diversificato settore della meccanica, il comparto della produzione di componenti per la trasmissione di potenza