Perché è così importante la sentenza T-837/16 del Tribunale dell’Unione Europea?

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Da quanto è dato sapere, è a causa di questa sentenza del Tribunale dell’Unione Europea che non è ancora stata concessa al CTACSub l’autorizzazione all’uso del triossido di cromo e questo articolo cerca di spiegare perché.

Il 28 novembre 2016 il Regno di Svezia ha depositato presso il Tribunale dell’Unione Europea il ricorso T-837/16 contro la decisione della Commissione Europea (CE) di concedere l’autorizzazione a determinati usi del giallo di piombo sulfocromato e del piombo cromato molibdato solfato rosso, due sostanze composte di piombo e di cromo VI utilizzate come pigmenti per vernici e pitture, ad esempio per i ponti e le costruzioni in ferro e in acciaio o per la segnaletica stradale.

La domanda di autorizzazione era stata presentata, il 19 novembre 2013, da un’azienda olandese, la DCC Maastricht BV per gli usi propri e per gli usi per i quali essa intendeva immettere le sostanze sul mercato. Si trattava cioè di una richiesta di autorizzazione del tipo “upstream” del tutto analoga a quella del CTACSub.

Come richiede la procedura di autorizzazione, la documentazione che accompagnava la domanda è stata sottoposta a pubblica consultazione. Successivamente i comitati per l’analisi del rischio (RAC) e per l’analisi socio-economica (SEAC) dell’ECHA hanno espresso parere favorevole all’autorizzazione e parere favorevole ha espresso anche il Comitato REACH. Infine, il 7 settembre 2016, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione.

Nel suo ricorso, il Regno di Svezia chiede alla Corte di annullare l’autorizzazione e, tra le altre motivazioni, contesta alla CE di averla concessa senza aver debitamente stabilito che non sussistessero alternative idonee per gli usi richiesti, venendo così meno anche al suo obbligo di assolvere con diligenza i compiti che le sono assegnati dal REACH.

La Corte rileva che, nel corso della consultazione pubblica: (i) la British Coatings Federation, associazione che rappresenta il 90% delle industrie dei rivestimenti del Regno Unito, aveva dichiarato che esistevano numerose alternative e (ii) un fabbricante di prodotti chimici e pitture del settore aveva sviluppato una sua analisi delle alternative giungendo alla conclusione che, a date condizioni, esistevano alternative.

La Corte rileva poi che, nel corso della discussione nell’ambito del Comitato REACH, due stati membri e il Regno di Norvegia avevano indicato che le due sostanze non erano utilizzate come pigmenti per la segnaletica orizzontale sui loro territori nazionali e, anzi, in uno di tali stati membri, il loro uso sarebbe stato persino vietato da 20 anni. Il Regno di Norvegia aveva anche indicato che non erano utilizzate nella pittura delle piattaforme petrolifere del mar del Nord e anche di una certa compagnia petrolifera.

Quanto al testo dell’autorizzazione, la Corte osserva che, secondo la CE, “se ci sono difficoltà per stabilire pienamente l’indisponibilità di soluzioni alternative tecnicamente fattibili allora si riconosce un periodo di revisione più breve”, e non solo, ma subordina l’autorizzazione alla condizione che il titolare presenti una relazione sull’idoneità e disponibilità di soluzioni alternative per i suoi utilizzatori a valle e, su questa base, specifichi la descrizione degli usi autorizzati.

La Corte afferma invece che “se gli elementi forniti dal richiedente dell’autorizzazione nella sua analisi delle soluzioni alternative sono contraddetti dagli elementi presentati da terzi o da Stati membri, spetta alla Commissione, a termini del suo obbligo di diligenza, esaminare la condizione relativa all’indisponibilità di soluzioni alternative in modo più approfondito”. In altre parole, la CE non può limitarsi a fare da arbitro tra le informazioni e gli elementi di prova forniti dalle parti ma, in considerazione dell’obbligo di diligenza che le incombe, deve concorrere con i propri mezzi all’accertamento dei fatti e delle circostanze rilevanti.

La Corte conclude che la CE non può legittimamente concedere un’autorizzazione, ancorché condizionata, se può solo ipotizzare che non siano disponibili alternative poiché ciò significa che le condizioni specifiche previste dal REACH per il rilascio dell’Autorizzazione non sono soddisfatte. Di conseguenza, la Corte emette sentenza di annullamento dell’Autorizzazione per motivi legati alla sua legittimità sostanziale, pur consapevole delle gravi conseguenze negative che questa decisione comporta per DCC Maastricht BV che non potrà più commercializzare in due pigmenti oggetto del ricorso.

Ci sono molte analogie tra l’autorizzazione annullata dalla Corte e quella attesa dal CTACSub ed è certo per questo che la CE preferisce rinviare ulteriormente la decisone piuttosto che correre il rischio di vedersi annullata l’autorizzazione (nel caso qualcuno decidesse di presentare ricorso al Tribunale dell’Unione Europea). In questo modo la CE salvaguarda la possibilità di continuare a utilizzare il triossido di cromo, sebbene in un regime provvisorio e in un clima di grande incertezza, consapevole che un’autorizzazione annullata avrebbe conseguenze drammatiche per l’intera industria manifatturiera europea (e non per le realtà del CTACSub che commercializzano il triossido di cromo).

A cura di Ecometal

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