Il Fondo Patrimonio Pmi: come investire sul proprio rilancio

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E’ operativo un nuovo sostegno finanziario autorizzato dalla Commissione europea, nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.

Il Fondo Patrimonio Pmi è uno strumento di finanziamento che trova origine nell’articolo 26, comma 2, del DL 19 maggio 2020 (34/20), il cosiddetto Decreto Rilancio. Prende la forma di supporto per le imprese che decidono di investire sul proprio rilancio, ed è promosso dal Ministero dell’Economia, con una dotazione finanziaria di 4 miliardi di euro. È destinato alle imprese che, di seguito a un aumento di capitale (minimo di 250 mila euro), emettono obbligazioni o titoli di debito, che verranno acquistati dallo stesso Fondo. De facto è una misura agevolativa finalizzata a garantire liquidità alle imprese entrate in crisi a seguito dell’emergenza Covid, offrendo condizioni vantaggiose, ovvero tassi di finanziamento inferiori rispetto a quelli delle istituzioni bancarie. L’operatività termina il 31 dicembre 2020. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, chi può accedervi e in che modo.

Cosa finanzia?

Il Fondo Patrimonio Pmi opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito delle imprese, a condizione che l’emissione sia nuova e abbia determinate caratteristiche. Il rimborso, da parte dell’impresa, dovrà avvenire entro la fine del sesto anno (a partire dalla sottoscrizione), sebbene sia prevista, nei migliori casi, anche la possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno. Il singolo titolo o obbligazione non può avere un valore nominale inferiore a 10 mila euro, ed è previsto un tasso agevolato nominale, con base 365 giorni, che varia dall’1,75% del primo anno al 2% per il secondo e terzo anno; per gli ultimi tre anni il tasso sale al 2,50%, ed è per questo che, laddove possibile, converrebbe rimborsare la somma a fine terzo anno, come concesso dalla normativa.

Gli interessi maturati vengono corrisposti con periodicità annuale, ma la società beneficiaria può anche decidere di capitalizzarli e corrisponderli alla scadenza, in un’unica soluzione. In questo caso, però, l’importo degli interessi capitalizzati concorrerà alla determinazione dell’ammontare massimo dell’aiuto, per cui il richiesto sarà inferiore al ricevuto, e la differenza sarà rappresentata dagli interessi capitalizzati.

È fondamentale che il finanziamento abbia delle precise finalità, e non venga utilizzato per pagare debiti pregressi: la liquidità dovrà essere destinata a spese ben precise, come costi del personale, investimenti o capitale circolante, destinati a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

È prevista anche una sorta di “premio”, corrispondente alla riduzione del 5% del valore di rimborso, nel caso la società riesca a raggiungere uno o più obiettivi. Nel dettaglio, la premialità è prevista nel caso in cui l’impresa riesca a mantenere invariato, fino al rimborso del finanziamento, il numero degli occupati presenti, a dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi italiani; nel caso in cui l’impresa realizzi investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso; nel caso in cui l’impresa effettui investimenti in tecnologie abilitanti all’Industria 4.0, per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso.

 

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